U. Zanotti-Bianco e A. Caffi - La pace di Versailles

- 238 — Soltanto nel caso che neh Consiglio di Stato restino vacanti tanti posti che i posti coperti non siano nel nùmero legale previsto dal regolamento, saranno •coperti i posti necessàri per ottenere i l numero legale. Art. 89. — Consiglieri di Stato possono essere cittadini del Regno che hanno raggiunto i l 35° anno di età, e che hanno assolto una scuola superiore che sia pareggiata ad una università. Inoltre, due terzi dei Consiglieri di Stato devono avere almeno 10 anni di servizio in una classe di rango superiore. Per un terzo è sufficiente ohe siano impiegati dello Stato. I Art. 90. — I l Presidente e il Vice-presidente del Consiglio dello Stato ven– gono nominati dal Re, fra i membri del Consiglio, per la durata di tre anni. Art. 91. — l ì Consiglio dello Stato ha i seguenti doveri: 1. Elaborare ad invito del Governo i progetti di legge e delle ordinanze amministrative ed a dare i l parere sugli oggetti ad esso assegnati dal Governo 1 2. Studiare e dare il parere sui progetti ai legge che i l Governo presenta alla rappresentanza nazionale e quelli d'iniziativa della rappresentanza nazionale. N I I parere del Consiglio non è impegnativo nè per layappresentanza nè per i l 9 Governo, ne deve però essere data lettura, prima che la rappresentanza nazionale prenda in discussione i l rispettivo progetto. I l Consiglio «ìello Stato può inoltro delegare uno o due dei suoi Membri, perchè dinanzi alla rappresentanza nazionale sostengano i l punto di vista del Consiglio. L a rappresentanza nazionale e i l Go– verno possono fissare un termine al Consiglio per la relazione su un progetto di legge. I l Consiglio può chièdere un prolungamento del termine. Se trascorso anche i l termine prolungato il Consiglio non dà i l suo parere la rappresentanza nazionale passerà senza aJtro parere alla discussione e deliberazione del progetto -li legge. 3. Comporre la lista dei candidati alla Commissione di controllo ed alla Corte di Cassazione. 4. Decidere sui ricorsi che si riferiscono alla elezione per le assemblee circolari e alle elezioni comunali. 5. Pungere da giudizio disciplinare e come tali giudicare i funzionari dello Stato conforme le disposizioni di legge. 6. Decidere sui ricorsi contro le decisioni ministeriali in questioni ammi– nistrative. Le decisioni del Consiglio di Stato sono impegnative per i ministri. 7. Risolvere conflitti fra autorità amministrative. 8. Approvare sorpassi dei bilancio. 9. Approvare i conferimenti di cittadinanza dello Stato S. H . S. 10. Approvare gli accordi fra lo Stato e singole persone, che risultassero necessari nell'interesse dello Stato. 11. Decidere sull'acquisto di beni immobili da parte dello Stato. 12. Decidere i ricorsi contro decreti con i quali si violano diritti privati. Da commissione di controllo ha diritto di ricorso in nome dello Stato se con un decreto è leso l'interesse materiale delln Stato a vantaggio di singoli. 13. Decidere ricorsi contro le decisioni ministeriali su oggetti che non sono di competenza del ministro e che esorbitano dalla sfera di competenza del ministro. Queste decisioni sono impegnative per il ministro. • , 14. Sbrigare tutti gli affari che gli venissero assegnati dalle, leggi. . Art. 92. —I l regolamento d'affari per i l Consìglio di Stato sarà stabilito con legge speciale. P A R T E 8 a . — Autorità giudiziaria. i Art. 93. — I giudici sono indipendenti. Nell'amministrare la giustizia essi non sottostanno ad alcuna autorità; essi giudicano e decidono soltanto conforme alle leggi. Nessuna autorità dello Srato, nè legislativa nè amministrativa, può sbrigare affari giudiziari. A loro volta i.giudici non possono esercitare poteri nè legisla– tivi nè amministrativi. 4 *

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