U. Zanotti-Bianco e A. Caffi - La pace di Versailles

Art. 80. —Ministro può essere nominato solamente un cittadino del Regno di nascita oppure naturalizzato se da 5 anni domiciliato nel Regno. Art. 81. —Un membro della Casa Reale non può e^feere nominato Ministro» Art. 82. — I Ministri hanno diritto di accesso alla rappresentauza nazionale, la quale ha l'obbligo di ascoltarli ogni qualvolta essi chiedano di parlare. Diritto di voto però nella rappresentanza nazionale i Ministri lo hanno soltanto nel caso che essi siano in pari tempo anche depntati. L a rappresentanza nazionale può pretendere che i Ministri siano presenti alla sua seduta. .Ar t . 83. — I ministri sono responsabili al Re ed alla rappresentanza nazio– nale per quanto riguarda i l loro operato ufficioso. Ogni atto di Stato firmato dal Re deve essere controfirmato dal Ministro responsabile. Ordini Reali sia scritti che verbali non possono in nessun caso togliere la responsabilità a Ministri e ad altri organi dello Stato legalmente re– sponsabili. Art. 84. — I l Re e la rappresentanza nazionale hanno diritto di mettere sotto accusa i Ministri : 1) 89 tradiscono i l Paese e i l Sovrano; 2) se violano la costituzione e i diritti costituzionali; 3) se si lasciano corrompere ; 4) se danneggiano lo Stato per avidità di lucro; 5) so violano leggi riguardanti la loro responsabilità di Ministri. Di questo diritto tanto i l Re quanto la rappresentanza nazionale possono farne uso soltanto entro 5 anni dal moménto in cui avvenne i l fatto. Art. 85. — L a proposta di mettere sotto accusa un Ministro deve essere fatta in iscritto, deve contenere i dati di fatto e deve essere firmata da almeno 40 Deputati. Per poter mettere sotto accusa un Ministro è necessario l'approvazione da parte di almeno due terzi dei Deputati presenti. . TTn Ministro accusato e rimesso a giudizio deve essere giudicato dal Tri– bunale di Stato costituito da membri del Consiglio di Stato e dalla Corte di Cas– sazione. Art. 86. — I l Re non può nè graziare nè ridurre la pena a un Ministro punito senza l'adesione della rappresentanza nazionale nè può interrompere le indagini contro un Ministro mésso sotto accusa. P A RTE 7 a . — Consiglio di Stato. Art. 87. — I l Consiglio di Stato è composto di 30 membri, 15 nominati dal Re e 15 eletti dalla rappresentanza nazionale nel seguente modo: I l Re sottopone alla rappresentanza nazionale una libta con 30 candidati e da questa lista la rappresentanza ne elegge 15. L a rappresentanza nazionale a sua volta propone al R« una lista con 30 nomi e da questa i l Re ne nomina 15. Nello stesso modo vengono coperti i posti che restassero vacanti nel Consiglio Nazionale. Art. 88. — I Consiglieri di Stato sono nominati a vita. Es s i fanne parte del corpo degli impiegati dello Stato. I consiglieri non possono essere nominati contro la loro volontà, nè possono essere trasferiti in un altro servìzio dello Stato. Es s i non possono neppur esser/contro loro volontà, messi in pensione se non hanno raggiunto i 45 anni di servizio di Stato o rag– giunto i l limite di età di 70 anni, oppure in caso di malattia che impedisca loro i l disimpegno degli affari. I consiglieri che raggiungono i l 45" anno di servizio' e i l 70° anno di età devono esser pensionati. Se un consigliere di Stato diviene Ministro il suo posto di consigliere di Stato non viene coperto; quando cessa di essere Ministro riprende i l suo posto nel Consiglio di Stato.

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