U. Zanotti-Bianco e A. Caffi - La pace di Versailles
Art. 68. — Nessuna legge può essere annullata, modificata e interpretata -senza l'adesione della rappresentanza nazionale. ' Le disposizioni per l'applicazione delle leggi e quelle disposizioni che pro– vengono dalle autorità di controllo ed esecutive del Regno vengono emanate dal– l'autorità esecutiva, però in ogni ordinanza si deve accennare la legge, in base scila quale l'ordinanza viene ammessa. N.essuna lepge nò ordinanza delle autorità dello Stato, circolari e comunali ha vigore qualora non. sia emessa nel modo stabilito dalle leggi. Nel promulgare una legge dovrà espressamente dire che la legge fu appro– vata dalla rappresentanza nazionale. Art. 69, — I l Codice e le ordinanze promulgate in modo legale hanno vali– dità per tutti i cittadini e per tutte le autorità dello Stato. . Art. 70. — Senza l'approvazione della r appresentanza nazionale non si possono nò fissare, nò modificare le imposte dello Stato. Senza l'approvazione della rappresentanza nazionale lo Stato non può contrai' debiti. I l Governo ha l'obbligo di presentare alla rappresentanza nazionale un resoconto dettagliato se i trattati finanziari furono conchiusi ed eseguiti a sensi di legge. Art. 71.. — L a rappresentanza nazionale ha diritto di far richieste in que– stioni puramente elettorali e in questioni puramente amministrative. Ogni Deputato ha diritto di rivolgere ai Ministri domande e interpellanze. I Ministri sono obbligati a dar risposta entro la stessa sessione. Art. 72. — Ognuno ha diritto dì dirigere istanza alla rappresentanza nazio– nale e di presentare reclami al Presidente. Art. 73. — Nessuno può chiamare a rispondere un deputato per i l voto dato come membro della rappresentanza nazionale. Per i discorsi tenuti in seno alla rappresentanza nazionale i deputati non hanno da rispondere a nessuno, eccettuato alla rappresentanza nazionale, la quale, dietro proposta del Presidente, può infliggete loro pene disciplinari stabilite dal regolamento della rappresentanza nazionale. Art. 74. — Senza l'autorizzazione della rappresentanza nazionale i deputati non possono essere nè processati nè arrestati dal giorno delle elezioni per tutta la durata del loro mandato, eccettuati i casi, in cui sieno colti in flagrante. Anche in questo caso però la rappresentanza nazionale deve esserne tosto informata e spetta ad essa di dare o negare l'autorizzazibne che l'inchiesta abbia da conti– nuare o sia sospesa. Art. 75. —Spetta esclusivamente alla rappresentanza nazionale i l diritto di mantenere l'ordine nel suo seno' a mezzo del Presidente. Nessuna forza armata può accedere nell'edifizio della rappresentanza nazio– nale senza l'autorizzazione della presidenza. Art. 76. — L a rappresentanza inazionale sta in rapporti diretti coi soli Ministri. Art. 77. — I membri della rappresentanza nazionale percepiscono dalle casse dello Stato le spese di viaggio e una diaria. Art. 78. — Ulteriori disposizioni sul regolamento della rappresentanza na– zionale saranno emanate con speciale Statuto della rappresentanza nazionale. P A R T E 6"- — I Ministri. • ' ' - • .i 1 ]if ..^i • • u Art. 79. — Alla testa d'd servizi delio Stato sta i l Consiglio dei Ministri che dipende direttamente dal Re. I l Consiglio dei Ministri è composto dai Ministri e dal Presidente dei Mi – nistri. Tanto il Presidente dèi Ministri quanto i Ministri sono nominati con de– creto Reale. Entrando in servizio i Ministri devono prestar giuramento di fedeltà al Re e che coscienziosamente si atterranno alla costituzione ed alle leggi del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.
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