U. Zanotti-Bianco e A. Caffi - La pace di Versailles

— 234 — Art. 41. — I l Re è il Comandante supremo di tutte le forze di terra e di mare. Art. 42. — I l Re conferisce i gradi militari secondo le disposizioni di legge. Art. 43. — I l Re conferisce gli ordini e le distinzioni stabilite dalla legge. Art. 44. — I l Re ha i l diritto di oon ; ar moneta secondo le disposizioni di legge. Art. 45: — - I l Re ha i l diritto di amnistia. j Art. 46. — I l Re ha il diritto di grazia per le azioni punibili: Eg l i ha il diritto di commutare una pena in un'altrà di ordine più mite, può ridurla» o del tutto condonarla, • Interruzioni dell'istruttoria in casi di reati non politici non sono ammesse. Art. 47. — I l Re rappresenta lo Stato in tutti i rapporti con altri Stati. Eg l i proclama la guerra, conchiude la pace, fa trattati di alleanza ed altri e l i porta a conoscenza della rappresentanza nazionale in quanto e quando gli interessi e la sicurezza dello Stato lo permettono. * Trattati commerciali e trattati ai quali sono connesse delle spese da parte delle casse dello Stato o implichino cambiamenti di leggi oppure vengono a limi– tare diritti pubblici e privati dei cittadini del Regno, saranno validi soltanto se approvati dalla rappresentanza nazionale. Art. 48. — I l Re ha stabile dimora nel paese. Se i l Re deve necessariamente abbandonare per alcun tempo i l paese, lo sostituisce per diritto nell'esercizio del potere costituzìònale l'erede del trono, se maggiorenne. Se l'erede del trono non. è maggiorenne oppure è impedito, i poteri reali costituzionali saranno esentati dal Consiglio dei Ministri, conforme alle istruzioni impartite dal Re nei limiti della costituzione. Art. 49. — I l Re convoca la rappresentanza nazionale. Eg l i apre e chiude le sessioni della rappresentanza nazionale personalmente, col discorso del trono, oppure per mezzo del Consiglio dei Ministri con un messaggio. Tanto i l discorso del trono quanto il mf ssaggio devono essere controfirmati da tutti i Ministri. Ari. 50. — I l Re non può essere contemporaneamente capo di un'altro Stato senza l'assenso della rappresentanza nazionale. Art. 51. — Nessun atto reale, i l quale si riferisca ad affari di Stato, ha validità, nè può essere eseguito, se non è controfirmato dal rispettivo Ministro,, i l quale con ciò ne assume la responsabilità. Art. 52. — Sovrano del Regno è il Re"Pietro I della dinastia Karagjorgjevic. Successsore del Re è il di lui figlio legittimo secondo l'ordine di nascita. Se i l Re non lascia figli maschi, la successione passa alla linea laterale secondo l'or– dine di nascita. Art. 53. — IL Re e l'erede del trono divengono maggiorenni col compimento del diciottesimo anno di età. Art. 54. — Al momento della morte dui Re, l'erede del trono, se maggio– renne, assume tosto i l potere come Re costituzionale. L a sua salita al trono i l Re l'annunzia al popolo con un proclama. Eg l i convoca la rappresentanza nazionale entro 10 giorni dalla dichiara* zione di morte del Re, per prestare dinanzi ad essa il prescritto giuramento alla costituzione. Questo disposizioni costituzionali valgono anche per i i caso che i l Re, ancora in vita, ceda i l trono al suo successore. Art. 55. — Assumendo il potere reale i l Re presta dinanzi la rappresen– tanza nazionale i l seguente giuramento: Io (nome) salendo al trono del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e assu– mendo il potere $eale giuro a Dio Onnipotente sn tutto ciò che ho di più caro a questo mondo che tutelerò l'indipendenza del Regnò dei Serbi, Croati e Sloveni e la integrità del possesso dello Stato, che rispetterò la costituzione dello Stato,, che regnerò conforme alle disposizioni della costituzione e delle leggi e che avrò sempre presente i l bene della Nazione in tutte le mie opere. Esprimendo solen-

RkJQdWJsaXNoZXIy NjIwNTM=