U. Zanotti-Bianco e A. Caffi - La pace di Versailles
— 233 - persone. Collettivamente possono esser presentate istanze, soltanto da ent* giu– ridici. Art. 23. — Ogni cittadino dei Regno ha i l diritto di ricorrere contro un ille– gale procedere .delle autorità. Se l'autorità superiore trova che i l lagno è infondato, essa deve informarne i l reclamante, adducendo i motivi per cui i l reclamo fu respinto. Art. 24. — Ogni cittadino del Regno ha il diritto di citare in giudizio, diret– tamente e senza qualsiasi autorizzazione, gli impiegati pubblici se questi nelle loro mansioni d'ufficio hanno leso i suoi diritti. Per i ministri, i giudici ed i militari sotto la bandiera vigono speciali dir sposizioni. Art. 25. — Ad ogni cittadino del Regno resta libero di staccarsi dallo Stato, dopo di aver adempiuto i suoi obblighi militari ed altri obblighi che avesse verso lo Stato o enti privati. Art. 26. — Gl i stranieri che si trovano nel territorio del Regno godono la protezione delle leggi per quanto riguarda la loro persona e i loro averi. Es s i però hanno l'obbligo di sottostare agli aggravi comunali o dello Stato, in quanto questi non siano contrari agli accordi internazionali. Art. 27. — E vietata l'estradizione per reati puramente politici. P A R T E 3 a . — Autorità dello Stato. Art. 28. — Tutte le autorità dello Stato hanno da essere esercitate conforme alle disposizioni della presente costituzione e delle vigenti leggi. L a costituzione non può essere sospesa nè completamente, nè in parte. Art. 29. — L'autorità legislativa viene esercitata dal Re assieme alla rap– presentanza n'azionale. , Art. 30. — I l diritto di proporre leggi spetta e all'uno e all'altro dei fattori dell'autorità legislativa. Art. 3L. — Per ogni legge è necessario l'accordo di ambedue i fattori del– l'autorità legislativa. , Art. 32. — Una legge non ha i l potere di revocare diritti acquisiti inforza di precedenti leggi. Art. 33. — Soltanto all'autorità legislativa spetta l'interpretazione della legge. Art. 34. — I l Re ha i l potere esecutivo. Eg l i lo esercita a mezzo dei Mi– nistri responsabili conforme alle disposizioni della presente costituzione. I l Re nomina e dimette i Ministri. Art. 35. — L'autorità giudiziaria è esercitata dai giudici. I loro conchiusi e le sentenze si pronunciano ed eseguiscono in nome del Re e conforme alle vi– genti disposizioni di legge. P A R T E 4 \ — Il Re. Art. 36. — TI Re è i l capo dello Stato. Eg l i ha tutti i diritti dei poteri dello 'Stato e li esercita conforme alle disposizioni della presente costituzione. I l Re non può essere chiamato responsabile di nulla, nè può esser accusato. - Art. 37. — I l Re è protettore di tutte le confessioni religiose nel Regno dei •Serbi, Croati e Sloveni. Art. 38. — I l Re conferma e proclama le leggi. Nessuna legge ha valore finché essa non è promulgata dal Re. i . Art. 39. — I l successore al trono e gli altri membri della Casa Reale non possono passare à matrimonio senza l'autorizzazione del Re. Art. 40. — I l Re nomina tutti gli impiegati dello Stato. A suo nome e sotto l a sua suprema sorveglianza esercitano i poteri tutte le autorità dello Stato.
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