U. Zanotti-Bianco e A. Caffi - La pace di Versailles

— 232 — Appena finita la perquisizione, Pjtutorità è obbligata a consegnare alla per– sona, la cui abitazione fu perquisita, una ricevuta degli oggetti ritirati. Art. 13. — L a proprietà di qualunque natura essa sia è intangibile. Nessuno può essere costretto .a consegnare i suoi beni per necessità di stato e pubbliche, nè per una di queste ragioni può esser limitata l a 1 proprietà privata, eccetto i casi in cui lo ammetta la legge e verso indennizzo a sensi della medesima. Art. 14. — L a pena della confisca dei beni non è ammessa. Possono però esser confiscati singoli oggetti, che fossero stati la causa di un'azione punibile e, come p. es., armi, che avessero servito o fossero destinate a compiere una tale azione. Art. 15. — L a libertà di confessione è illimitata. Tutte le confessioni sono libere e stanno sotto la protezione della legge in quanto non contrastino con le disposizioni di legge, con l'ordine pubblico o la morale. Art. 16. — I cittadini del Regno non possono esimersi dai loro doveri civili e militari richiamandosi a prescrizioni delle loro fede. Art. 17. — L'istruzione è libera in quanto essa non leda l'ordine pubblico o la morale. L a frequentazione della scuola elementare è obbligatoria. L'istruzione nelle scuole elementari pubbliche è gratuita. Art. 18. ~- Ogni cittadino del Regno è libero di esprimere i l suo pensiero nei limiti, concessi dalla legge, sia con la parola, sia in iscrìtto, con la stampa o con figure. L a stampa è libera. Non è ammessa la censura ife alcuna misura preventiva che impedisca la pubblicazione, la vendita o la diffusione di giornali. Soltanto per la durata di una guerra può essere istituita la censura per questioni militari, o diplomatiche. Per la pubblicazione di giornali non è necessaria l'approvazione preven– tiva dell'autorità. Allo scrittore, redattore, editore o tipografo non sarà richiesta alcuna cauzione. Giornali ed altri stampati possono essere sequestrati soltanto se conten– gono: offese al Re e alla Casa Reale, offese a sovrani esteri o loro famiglie oppure l'invito ai cittadini di insorgere a mano armata. Anche in questi casi l'autorità ha l'obbligo di passare gli atti, entro 24 ore dall'avvenuto sequestro, al giudizio e questo deve entro 24 ore confermare o togliere i l sequestro. I n caso Contrario il sequestro è da considerarsi come levato. Ogni giornale deve avere un redattore responsabile ohe goda i diritti,civili e politici. L'autore è responsabile per lo scritto. Quando l'autore non è noto o se non abita nel regno o non è atto ad esser chiamato responsabile, la responsabilità cade sol redattore, o sul tipografo b sul distributore. Art. 19. — I l segreto epistolare e dei telegrammi è inviolabile, eccettuati i casi di indagine giudiziaria e durante una guerra. L a legge stabilirà quali organi dello stato rispondóno per l'inviolabilità del segreto epistolare e dei dispacci telegrafici. Art. 20. — I cittadini del Regno hanno diritto di raccogliersi, in modo tran– quillo e senza armi, in radunanze, uniformandosi in tal caso alle disposizioni di .legge. t Per le adunanze in locale chiuso non è necessaria la partecipazione all'au– torità. Per le adunanze a cielo aperto deve esserne avvisata l'autorità almeno 24 ore prima. Art. 21. — I cittadini del Regno h;'nno diritto di unirsi in associazioni che non siano contrarie, alla legge. Questo diritto non può esser condizionato a nessuna misura preventiva. Art. 22. — Ogni cittadino del Regno ha i l diritto di rivolgersi a proprio nome con istanza alla autorità. Le istanze possono essere firmato da una o più l

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