Il "privilegium fori" Uno dei compromessi piu favorevoli al Vaticano si trova nel concordato italiano del 1929. Mussolini raccolse il principio del diritto canonico, secondo cui il consenso dell'autorità ecclesiastica è necessario per processare un chierico in materia criminale (non in materia civile: i debiti bisogna pagarli!). Inoltre il chierico acquistò il diritto di essere trattato "col rispetto dovuto allo stato clericale," e di scontare la pena in sede separata da quella dei laici. Sembrerebbe che lo "stato clericale" dovrebbe portare a un aggravamento, anziché a un alleviamento, della pena, dato lo scandalo causato, da chi si pretende investito da Dio col monopolio della educazione morale sull'intero genere umano. Nel 1929, in Malta, un frate ricevette dal suo superiore, col quale aveva leticato, l'ordine di lasciare l'isola. Rifiutò di obbedire. Come suddito inglese, che non aveva violato nessuna legge secolare, non poteva essere espulso. Siccome non aveva domandato il passaporto, il Governo di Malta rifiutò di darglielo contro la sua volontà. Il Vaticano protestò, perché il frate era stato "impedito" di partire. Non secondare il superiore del frate nella condanna pronunciata, era "impedire" al frate di obbedire al suo superiore. Ne nacque una controversia, di cui mi è ignota la conclusione. In questo caso, l'autorità ecclesiastica pretese di fare eseguire una propria sentenza attraverso l'autorità secolare, sentendosi appoggiata· dalla maggioranza della popolazione fanaticamente cattolica. Un, giudice di fede ·cattolica, nel trattare una persona, che secondo 1a legge canonica potrebbe invocare il "privilegium fori," farebbe opera meritoria, se seguisse la legge canonica, anziché la legge secolare, natu-_ ralmente evitando il "male peggiore" di essere preso con la mano nel sacco. Nel giugno 1945, un chierico cattolico doveva essere giudicato nel tribunale di Longton (Inghilterra) per un delitto contro il buon costume. Il parroco della Chiesa cattolica di Longton disse al cancelliere del tribunale, cattolico anche lui, "che quel processo era una disgrazia per la Chiesa.'' La mattina in cui doveva essere trattata la causa, la causa fu chiamata un'ora prima del solito; senza che fosse presente nessun testimonio di accusa, senza accusatore e senza pubblico, eccetto l'abate da cui il chierico accusato dipendeva. L'accusato si dichiarò colpevole. I due magistrati non avevano nessuna facoltà di trattare la causa: uno di essi era cattolico, e sapeva quel che faceva, e l'altro essendo protestante, non capf niente. Essi condannarono il colpevole confesso a una multa irrisoria. Il giudice superiore che fece un'inchiesta, conchiuse che il cancelliere aveva deciso di spicciare la causa in quel modo perché "l'accusatore era un prete della sua chiesa" (Times di Londra, 8, 14, 28 luglio 1945). Il "privilegium fori" era in attività di servizio. Quando il prete J oseph Tiso3 ( da non confondere · col Tito, di J ugoslavia), già capo dello Stato nazista di Slovacchia, fu impiccato come re3 Tiso Jozef (1887-1947), sàcerdote e uomo politico slovacco, creò· su invito di Hitler la Repubblica slovacca indipendente ..(1939), di cui fu presidente. Dopo la liberazione, fu a·rrestato dal nuovo Governo cecoslovacco, processato per alto tradimento e impiccato. [N.d.C.] 769 BiblotecaGino Bianco
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