li Gran mazziere giolittiano Omissis... Il 16 marzo 1909 Miraglino Paolo, studente universitario di Gioia del Colle presentò querela a quel pretore contro d'Aprile Rocco fu Giovanni, Continolo Fi• lippo fu Francesco e Mancini Giovanni fu Giuseppe [ il figlio della trattorista, di cui a p. 97 del Ministro della mala vita] per ingiurie, minaccia ed attentato alla libertà dell'esercizio del diritto elettorale, affermando che nella lotta elettorale politica di quell'anno era stato oggetto di speciali persecuzioni e malversazioni dal partito dell'on. De Bellis e lamentandosi propriamente di due fatti, per i quali faceva la istanza di punizione: quello del 4 marzo consistente in ciò: mentre che lui da via Roberti era diretto al Largo Monte, una squadra di individui detti mazzieri (vale a dire galoppini elettorali, assoldati per compiere qualunque azione per spaventare gli avversari, armati di nodosi bastoni) gli teneva dietro col proposito di trovare il momento di tagliargli la via, insultarlo ed aggredirlo; come infatti essendosi rifugiato in casa di sua sorella, voltando per via Fontana, costoro, fermatisi dinanzi a tale casa, cominciarono a gridargli: Non vuoi finirla? Cecato, se scendi a basso ti spezziamo le gambe; alzando in alto i bastoni e specialmente d'Aprile e Continolo dicevano: Traditore, ricordati che tuo padre era un miserabile; ed allorquando esso Miraglino chiese quando l'avessero finita, tutti con nuove grida coprirono la sua voce, e Giovanni Mancini, fattosi piu innanzi gridò: Se vai un'altra volta alla casa di Serino ti faccio saltare le cervella, vi bruceremo tutti nella graticola della via della Stazione con le legna dello stesso Serino. Il mattino del 6 poi mentre si dirigeva verso via Noci per andarsene da Gioia, vistosi seguito da molte persone anche armate di bastone, dovette darsela a gambe, e fu rincorso da esse, che non potendolo raggiungere lo minacciarono di spararlo se non si fosse fermato. Istruitosi procedimento penale contro il d'Aprile, contro il Continolo e contro il Mancini, non essendosi potuti identificare gli altri imputati, con ordinanza del sig. giudice istruttore del 17 maggio 1910, venne dichiarata prescritta l'azione penale per le ingiurie, e tutti e tre i querelati furono mandati al giudizio di questo tribunale per rispondere: 1° di minaccia condizionata commessa da piu e con armi, e coll'intento raggiunto; 2° di coercizione all'esercizio del diritto elettorale ... Innanzi tutto non è fondato che manchi la prova di responsabilità qualsiasi a carico di Mancini Giovanni; perché se è vero che nel periodo istruttorio il testimone Pellicoro nel primo esame ebbe a dire di avere visto compiere le minacce da Continolo Filippo, da Rocco d'Aprile e da Masi Giovanni, successivamente spiegò di essere incorso in errore materiale chiamando Masi il Mancini; e perché sulla azione spiegata dal Mancini depose pure il teste Pellicoro Grazia, che sostenne confronti con costui, il quale non potendo smentire il tutto, ammise di essersi trovato solo presente in un momento e di aver rimproverato al Miraglino la ingratitudine verso il suo benefettore. Data dunque la materialità del fatto e la responsabilità di tutti e tre gli imputati, giacché per gli altri due non si è neppure accennato dalla difesa a difetto di prova in ordine alla prima imputazione ... La ipotesi delittuosa che si riscontra nella specie è quella dell'art. 15 primo capoverso e propriamente l'ultima parte di tale capoverso, che è punita con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa non inferiore di L. 100. Per cui al d'Aprile ed al Mancini, che piu volte hanno reso conto alla giustizia, si può applicare la pena della reclusione per anni tre e giorni dieci e lire 200 di multa, mentre al Continolo, incensurato, credesi applicare il minimo della pena. Considerato che in ordine al secondo capo di imputazione l'azione penale è prescritta, per lo che è inutile discuterlo nel merito. Per tali motivi il tribunale dichiara il d'Aprile Rocco, Continolo Filippo e Mancini Giovanni colpevoli del delitto di minaccia condizionata, e condanna d'Aprile Rocco e Mancini Giovanni ciascuno alla pena di reclusione per la durata di anni tre e giorni dieci, non che alla multa di lire 300; condanna Continolo Filippo alla reclusione per la durata di anni tre ed alla multa di lire 100. Tutti e tre solidalmente ai danni verso la parte civile da liquidarsi in separata sede al pagamento delle spese processuali. Dichiara non farsi luogo a procedimento a carico dei suddetti d'Aprile e Continolo e Mancini per il secondo reato loro ascritto in rubrica per astensione della azione penale per prescrizione. - Bari, 23-12-1910. Firmato: A. ALEMI DE PAULIS LEZZA. 245 BibliotecaGinoBianco
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==