porta, raggruppa sistematicamente tutti i reati attinenti alla stirpe (« procurata impotenza alla procreazione», « contagio di sifilide e di blenorragia », « aborto ») e dà ad essi un titolo nuovo ch'è appunto il Titolo Decimo del Codice: « Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe ». Così, con coerente applicazione ètica e politica e con discernimento di tècnica giuridica, egli dimostra che l'obbietto di tali reati è la continuità della Nazione nel suo significato ètico, è l'esigenza della razza che deve difendersi dall'isterilimento e dall'impoverimento. L'offesa alla persona, al buon costume, alla moralità pubblica è grave: ma diven.ta accessòria e particolare dinanzi alla prosperità delle generazioni future. Adesso, bisogna collocare il nuovo Titolo: dove sarà messo? Si sa che j1 Codice segua una scala decrescente, secondo l'importanza de~l'obbietto che intende tutelare; ond'è che s'incontrano per primi i « delitti contro la personalità dello Stato », poi quelli « contro la pubblica amministrazione », poi « contro l'amministrazione della giustizia », e così elencando. Mussolini còlloca i delitti « contro l'integrità e la sanità della stirpe », prima dei « delitti contro il patrimonio ,,., prima dei « delitti contro 1a persona ,i, prima ancora dei « delitti contro la famiglia,,; questo dimostri quale portata egli conferisca al domani sull'oggi, il che è proprio dei costruttori d'Impero (la politica d'Augusto informi e provi). Ma ecco, ancora, una correzione più specifica, di decisiva conseguenza, poichè, con essa, rimane ai fini penali indifferente un'azione ritenuta delittuosa dal Progetto. Il quale stabiliva la pena della reclusione da uno a tre .anni per chi, essendo affetto da sifilide o da tubercolosi, avesse - occultando tale suo stato - contagiato altri scientemente. La disposizione, nuova nel diritto pertale ita:liano, era già contemplata in alcune legislazioni èstere, è - per primo - in Danimarca sin dal 1916, in Svezia dal 1919, in Cecoslovacchia e in Norvegia dal 1922. Mussolini ha corretto: ha soppresso il caso della tubercolosi, sì che il primo çapoverso dell'art. 554 contempla unicamente il contagio luètico. Si può pensare che più ragioni abbiano indotto il Duèe a tale soppr.essione, e - precipuamente - la difficoltà di stabilire il modo dell'avvenuto contàgio, che non si verifica sempre per con- >hoteca.Gino Bianco
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