dirmi la vostra >>; a coloro che gli sottopongono un disegno con l'istituzione d'un « Presidente di Stato )), per la qual carica si fa il nome d'un àulico personaggio decorativo: << Via -- risponde - via questo maiale d'ingrasso >>; l'otto di ogni mese presiede il « Consiglio di Amministrazione della Giustizia >>. L'esame del Codice è compiuto in 109 sedute dall'apposita Commissione; Napoleone ne presiede più della metà : 57; e solo 57 perchè - si sa - riceve due volte il mese gli ambasciatori, tre volte il mese generali e senatori e deputati, due volte i membri di Cassazione, e - infine - il IO, il 20 e il 30 son dedicati rigorosamente ai riposi della Malmaison. Egli crede nel suo ordinamento legislativo come a un poderoso aiuto per il reggimento dei popoli; infatti, affidando al giovane fratello di ventitre anni il Regno di Westfalia: « / benefici del Codice Napoleonico - gli scrive - la pubblicità della procedura, l'istituzione det giurì costituiranno i caratteri distintivi della Vostra Monarchia>>. Mussolini ha il senso giuridico immediato: anche qui è scevro di preconcetti dottrinari e di vincolo giurisprudenziale. Lo porta l'istintD, la proteiforme dovizia dei temperamento, la latina attitudine selettrice che scèvera il vano e rintraccia l'essen?,iale, il senso storico dell'evento che rivolta il fatto in funzione non transitoria. Si potrebbero scegliere e coordinare, nella vastità delle sue riforme, i riferimenti, le applicazioni, le derivazioni, le innovazioni del sistema penale; ne verrebbe, con amore e con pazienza, un volume di non eslgua mole. Qui basta procedere per esemplificazione. La pena! qual è dunque il concetto della pena, nella scienza del diritto? Kant, che spacca a piombo le categorie morali, è nel1'astrale dell'assoluto: si punisce chi ha delinquito perchè ha delinquito, punitur quia peccavi!, non vi sono scopi mediati e premeditati; contro il male; la vendetta: è, in fondo, il concetto del « taglione >> messo in bella calligrafia su papiro filosofico. Ma ecco Romagnosi, Beccaria, Carmignani, per i quali la pena sta nei limiti della relatività, nel significato dell'intimidazione, nell'esigenza della difesa collettiva: si punisce per prevenire la perpetuazione del reato, punitur ne peccetur; BibliotecaGino Bianco
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