Nullo Baldini nella storia della cooperazione

PROFILO DI NULLO BALDINI 73 eventuali perdite) a scopi di resistenza e mutualità e di educazione di classe» (4). Nullo dichiara: « Noi abbiamo una legge dell'on. Luzzatti sulle cooperative. In forza di essa, una cooperativa, per dirsi tale, deve essere formata esclusivamente dagli operai di quella classe di lavori per la cui esecuzione appunto la società è formata. Inoltre l'art. 5 del regolamento prescrive che gli utili devono essere ripartiti soltanto fra i lavoratori in proporzione del lavoro compiuto. Voi mezzadri che vi proponete di fare? Costituire una cooperativa per l'acquisto di macchine che verranno fatte lavorare da altri, coi quali voi vorreste dividere gli utili. La vostra quindi è una falsa cooperazione, voi siete fuori dalla direttiva delle C.d.l. a cui pure appartenete: siete più arretrati della legge Luzzatti. Io però vedo il lato debole della mia teoria. Voi mezzadri potreste a ragione temere che, una volta padroni delle macchine, i braccianti, all'epoca della trebbiatura, chiedano per le macchine un contributo assai maggiore di quel 4 % del prodotto, che è ora dato ai proprietari di esse e in tal modo i braccianti verrebbero a prendere per il collo i coloni o i consumatori. Ebbene, per evitare il pericolo io dico: voi braccianti, paglierini, fuochisti e macchintsti, avrete la gestione della macchina; ma la proprietà di essa noi la diamo ad un ente collettivo (Federazione delle Cooperative, C.d.l. o altro) che, costituito di tutte le categorie di lavoratori fra cui sono i mezzadri, li garantirà contro gli eventuali pericoli dagli egoismi di categoria » (5). Nullo, dunque, intendeva sostituire al criterio della proprietà di una sola categoria il criterio della proprietà da parte di tutte le categorie, la gestione rimanendo ai braccianti, ai macchinisti, ai paglierini, ecc. Soluzione non molto lontana da quella di Graziadei che pur ritiene Nullo « il principale responsabile dell'errore>> allora com- (4) << La Romagna Socialista », 2 ottobre 1909. (5) A. CARIATI, I confiitti di Romagna, le Cooperative e il Socialismo, Milano 1911, p. 432. Nel convegno, tuttavia, la Federazion~ Nazionale Lavoratori della Terra sanciva il diritto dei braccianti al possesso delle macchine, interpretando « la rnlontà di alcuni gruppi avanzati di braccianti alla conduzione collettiva della terra» (P. D'ArroRE, Contrasti fra braccianti e mezzadri sulle questioni delle trebbiattrici, in << La Cooperazione Ravennate », A. Il [ 1953 l, fase. luglio, p. 16) aggiungendo che, dove i contadini prestassero la loro opera alla trebbiatura, spettassero loro i soli diritti ausiliari.

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