COOPERAZIONE E SCIENZA ECONOMICA ITALIANA 713 prese». « È questo il solo mezzo, perchè la sua azione riesca economicamente utile, socialmente giusta e perchè si renda impossibile quel che è altrimenti inevitabile. E cioè, che sotto il nome e la veste di associazioni cooperative sorgano imprese con intento speculativo, le quali giovandosi di quei privilegi e fattori divengono sotto due rispetti monopolistiche; dacchè si giovano da un lato di un soprarred-, dito pagato dai consumatori e dall'altro di un soprarreddito pagato dai contribuenti. Ogni privilegio e favore accordato alle cooperative deve essere bandito non soltanto per considerazioni di giustizia sociale; ma nello stesso interesse della cooperazione. I cooperatori debbono domandare a loro stessi i mezzi, di cui abbisognano, e dove di essi abbiano difetto, debbono richiederli al di fuori a quelle stesse condizioni a cui chiunque altro potrebbe conseguirli. Il danaro donato, o ricevuto a condizioni di favore, attutisce il sentimento della previdenza, toglie ogni stimolo all'attività, introduce nell'associazione elementi parassitari e deleteri. Inoltre le cooperative le quaL si fondano sovra una condizione di privilegio o favore, non potendo mai questo esser così largo da sopperire completamente ad ogni difetto, vivono di vita stentata e il più delle volte periscono miseramente». << Le associazioni cooperative non debbono domandare all'autorità sociale e attendersi da essa che una perfetta uguaglianza di diritti. L'azione dello Stato deve limitarsi a rimuovere quegli ostacoli che si oppongono al loro spontaneo sviluppo e a pareggiare le posizioni iniziali delle imprese concorrenti. Ogni esenzione d'imposte e di diritti .fiscali,ogni esonerazione da formalità o garanzie non può essere giustificata, se non in quanto tali prestazioni costituiscano un gravame e un vincolo per le imprese cooperative e non per altre imprese individuali o collettive; se non in quanto, cioè, l'esenzione e l'esonerazione non importi la creazione di un privilegio o favore delle imprese cooperative, ma il pareggiamento della loro condizione a quella delle altre imprese>>(7). Più tardi, nel 1928, Riccardo Dalla Volta contestò il principale asserto del Pantaleoni, quello relativo alla mancanza di un pnnc1p10 (7) GmNo VALENTI, Cooperazione cit., pp. 62 ss., 243 ss.
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