712 LUIGI DAL PANE peraziont rurale. In entrambe le parti sono considerate nei loro particolari specifici la cooperazione di consumo (magazzini e forni rurali), la cooperazione commerciale (consorzi e sindacati agrar~), •la cooperazione di credito (casse rurali ed agrarie), l'assicurazione cooperativa e le società d'assicurazione contro la grandine e la mortalità del bestiame, le società agricole di produzione. A proposito di queste ultime il Valenti osserva che in genere esse non hanno effettivamente per iscopo l'esercizio dell'agricoltura, ma si dedicano preferibilmente all'esecuzione di lavori pubblici. Il Valenti soggiunge che « l'esercizio dell'agricoltura importa una così intima correlazione fra i diversi elementi della produzione e una così grande varietà di mansioni che si intrecciano e si succedono, da non permettere, anche nella grande coltivazione, che il lavoro associato possa avere un'applicazione autonoma, cioè all'infuori della diretta dipendenza dell'imprenditore agricolo. Per lo meno sta in fatto che questa forma di applicazione del lavoro cooperativo non è stata finora neanche tentata» (5). In un capitolo speciale il Valenti esamina la grossa questione dell'intervento dello Stato a favore delle cooperative. Il principio fondamentale che il legislatore deve tener presente in materia di cooperative, è quello di lasciare ad esse la massima libertà di sviluppo e di funzionamento. << Dei rapporti economici soltanto quelli che potrebbero chiamarsi di condizione o statici sono suscettivi di sanzione giuridica; non così i rapporti di funzione o dinamici, che per essere essenzialmente mutevoli, il diritto non ha la possibilità di afferrare. T alchè ·se ad ogni modo il legislatore s'illuda di riuscirvi, ogni suo tentativo fatto in questo senso si risolverà necessariamente in un turbamento di- q/;,ella fun:t.ione ch'egli avrebbe voluto regolare, venendos: a sanzionare altri rapporti di condizione non determinati dal bisogno economico, i quali incepperanno, anzichè promuoverlo e agevolarlo, l'esercizio della funzione medesima» (6). Il diritto è impotente, secondo il Valenti, a regolare la funzione cooperativa, come non riesce a regolare utilmente le altre funzioni economiche. Ciò non è dannoso per l'economia sociale, perchè l'impresa cooperativa « deve lottare a parità di condizioni con le altre im- (5) GmNo VALENTI, Cooperazione cit., p. 231 s. (6) GmNo VALENTI, Cooperazione cit., p. b2.
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