LA V1TA PQLITICA E SOC!ALE A RAVENNA non era voluta scendere a patti col Baratelli, ritenendo che la Pineta fosse proprietà del Demanio. « Ma il Demanio - commentò il Rava - non compreso del nuovo diritto pubblico dello Stato moderno, non la rivendicava e i tribunali davano sentenze contrarie » (6). Infa~ti, il 9 maggio 1871 ebbe inizio a Ravenna il processo della Pineta fra il Demanio, gli eredi Baratelli, le Canoniche Lateranensi e il Comune di Ravenna (quest'ultimo per difendere i diritti di pascolo e di legnatico dei cittadini) e si concluse con la sentenza del 3 giugno che dichiarò nulli gli atti del 3 e 4 settembre 186o, stipulati fra la Rev. Camera Apostolica e i Canonici Lateranensi, e tra questi e il Baratelli, e dichiarò caduta l'enfiteusi del 1836, assegnando la Pineta al Demanio statale. Anche le spese processuali avrebbero dovuto essere sostenute dalle Canoniche Lateranensi e dagli eredi Baratelli senonchè, in seguito a ricorso in Appello, il tribunale di Bologna assegnò il possesso della Pineta alle Canoniche. Vi fu il ricorso in Cassazione, ma infine nel 1873 il Comune, mettendo termine ad una situazione che minacciava di insabbiarsi in una serie di processi, acquistò dallo Stato il dominio diretto e dalle Canoniche il dominio utile della Pineta per complessive 575 mila lire ammortizzabili in vent'anni a partire dal 1878, con l'interesse del sei per cento, e pagandole mediante l'emissione di cartelle: il « Prestito del Pineto». Intanto già da molti anni erano iniziate le liti del Comune di Ravenna col Belluzzi-Pergami. La questione era sempre la stessa, quella cioè del negare o del concedere il jus pascendi et lignandi ai Ravennati. Il Tribunale pontificio con sentenza del 7 marzo 186o aveva dichiarato che competeva « veramente al Comune il negatogli diritto (di pascolo e di legnatico); vietava perciò agli enfiteuti di impedirne l'esercizio; ordinava di ritornare il terreno, da essi in parte coltivato, allo stato di prima; e li condannava nei danni dell'impedito uso del detto jus pascendi et lignandi e nelle spese tutte della Causa» (7). Evidentemente il danno che il Belluzzi-Pergami riceveva dal pascolo e dal legnatico dei ravennati si riversava su quei terreni che (6) L. RAVA, cit., p. 59. (7) Archi,·io di Stato di Bologna ( .S.B.), Sentenze civili, voi. 51, IV trimestre 1879. Causa civile di Appello promossa dal Comune di Ravenna contro Belluzzi Pergami conte Carlo Emilio di Pesaro.
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