regime feudale, la proclamazione dei diritti dell'uomo e il patto costituzionale (Carta o Statuto), per cui venne riconosciuta la sovranità popolare. Con questa nuova orientazione dell'organizzazione politica, il diritto ha subìto una profonda trasformazione: innegabili progressi sono stati compiuti nel campo delle discipline giuridiche e sociali: tra cui, per non ricordare che quelli del diritto penale, l'abolizione del processo inquisitorio e delle pene corporali, la pubblicità dei giudizi e la motivazione delle sentenze; e poi il diritto di autotassazione, quello di tutti i cittadini di concorrere ai pubblici impieghi, l'equiparazione degli stranieri ai cittadini nella legge civile, ecc., ecc. Questi diritti e garentie, insieme con la libertà di pensiero, di parola, di stampa, di associazione e di domicilio, con la costituzione delle rappresentanze nazionali e col suffragio universale, hanno trasformato sostanzialmente Io· Stato, che da una dominazione diretta o graduata è diventato, e tende a divenire sempre più, la cosa di tutti, res-pubblica o commonwealth, la comunità dei citta~ini, democrazia. Conseguentemente il potere, cioè la forza sovrastante e soverchiante che tiene soggetti i dominati ai dominatori, si converte in funzione o funzioni, delegate dalla sovranità popolare e sorvegliate e controllate da questa. 1 E la 1 Tra le più discusse e discutibili teorie del diritto costituzionale è la teoria dei poteri e del loro numero, che varia da uno scrittore all'altro, e della pretesa loro reciproca indipendenza. Per noi il potere, in una democrazia, non può essere che unico e risiedere nel popolo. Quelli che si chiamano poteri non sono o non devono essere che funzioni. È potere la Magistratura? Poteva esserlo quella del capo o reucolo che ascoltava sedendo appiè d'un albero o davanti la reggia i piati dei suoi sudditi e giudicava senza altra norma che il suo buon senso o capriccio, e talvolta poneva egli stesso ad esecuzione la sua sentenza. Non è potere ma funzione tecnica quella del Magistrato dei nostri tempi, che deve conformare le sue sentenze nella forma e nella sostanza a norme tassative raccolte nei Codici e nelle altre leggi; e che lungi dall'essere indipendente, obbedisce al Governo (che ha l'arbitrio della nomina specie ai posti più importanti, Procuratori del Re e Capi di Collegio), il quale alla sua volta dipende dalla maggioranza parlamentare e dai partiti politici. È potere il Parlamento, che, chiamato a manifestare la volontà popolare nella direzione della cosa pubblica e specialmente in materia d'imposte e nell'impiego del pubblico 474 BibliotecaGino Bianco
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