Francesco Saverio Merlino - Il socialismo senza Marx

sume, in primo luogo, che veramente egli non disponga che di ciò che è frutto del suo lavoro, non già del frutto del monopolio dei beni naturali, dei quali egli ha, per ipotesi, una parte eguale a quella di ogni altro. Val quanto dire che quel principio di giustizia si completa con l'altro: è giusto che tutti gli uomini abbiano l'uso di una parte dei beni naturali. Si presume inoltre · che l'individuo, disponendo liberamente dei prodotti del suo lavoro e contrattando con altri uomini egualmente liberi e che hanno lavorato e prodotto, ottenga nei cambi su per giù l'equivalente di quello che dà. E quand~ si dice che è giusto che chi non lavora non mangi, si suppone che tutti possano, volendo, lavorare ad eque condizioni e che abbiano la capacità di lavorare. E da questa libertà e capacità di lavoro e di contrattazione in tutti gli uomini si suppone derivare la migliore distribuzione possibile delle attività e dei mezzi di lavoro e il massimo benessere generale. Vale a dire, la reciprocanza presuppone la solidarietà, la giustizia retributiva è considerata come mezzo alla distributiva. Nòi diciamo pure: è ingiusto sottoporre la donna, il fanciullo a fatiche più gravi di quelle dell'uomo adulto. É ingiusto che alcuni uomini vivano nel lusso, mentre altri muoiono di fame. Non è giusto che tanti uomini siano condannati dalla nascita alla m~seria e all'ignoranza. Non è giusto che un uomo occupi il passaggio d'una via e imponga pedaggi o altri tributi alla gente. Non è giusto che se domani io invento un rimedio contro la tisi, costringa quelli che vogliono guarire da tale malattia a cedermi tutte le loro sostanze. É giusto che i genitori provvedano all'allevamento dei ,:figli; e i cittadini di uno Stato concorrano tutti a difenderlo dall'invasione straniera, ecc. In questi esempi il principio di giustizia è un rapporto tra bisogni e mezzi, una limitazione del principio di retribuzione, un riguardo a interessi comuni, ·infine ali'eguaglianza di condizione e alla solidarietà che devono regnare tra i membri di una famiglia e in certi casi e per certi rapporti tra gli abitanti di un Comune e tra i cittadini di uno Stato. 127 Ri~lioteca Gino Bianco

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