F. S. MERLINO Lasciamo ora la parola al Minghetti. « Il 1n1n1stro, egli dice, ha una specie di alto controllo sulle provincie, i comuni e le opere pie. Ma, assai piu che un controllo, esso è un vero e ultimo appello in ogni questione i1nportante, come in quelle insorgenti sulla regolarità delle elezioni comunali e provinciali, sullo scioglimento delle Amministrazioni medesime, sull'opportunità delle misure d_i sicurezza e d'igiene pubblica prese d'urgenza dai Sindaci. Ora, chi può negare la possibilità di abusi in cose simili? Il senatore Zini, nel suo discorso al Senato sul bilancio del Ministero dell'Interno per l'anno 1879, in un altro sullo stesso bilancio per l'anno seguente e nei due volumi « Dei criterii di governo in Italia», ha citato diversi episodi, tra cui il seguente: in un comune, in occasione della rielezione annuale di un quinto dei consiglieri, sorsero alcune contestazioni dinanzi all'ufficio elettorale; questo, servendosi di una facoltà accordatagli dalla legge, decise e proclamò il risultato dello scrutinio. La sua decisione fu attaccata dal consiglio comunale, che però confermò il giudizio dell'ufficio elettorale. I vinti ricorsero in appello, ma la Deputazione Provinciale confermò la decisione del Consiglio Comunale. La questione fu portata davanti al Consiglio di Stato, ma questi ancora trovò giusta la decisione dell'ufficio elettorale, del Consiglio comunale e della Deputazione Provinciale. A malgrado di questi quattro giudizi conformi, il ministro dell'Interno annullò lo scrutinio o, per esser piu esatti, lo corresse d'autorità, ammettendo nel Consiglio Comunale un cittadino piuttosto che un altro 22 • Cosi, in casi piu recenti. il ministro dopo aver interrogato il Consiglio di Stato in sezione su modifica di circoscrizione elettorale, avutane una risposta negativa, reinterrogò il Consiglio in sezioni riunite e ne ottenne il medesimo parere; tuttavia egli ordinò che gli elettori fossero trasferiti da un collegio all'altro. Altro problema fondamentale quello delle spese obbligatorie. In caso di negligenza, in mancanza de] Comune decide la Deputazione Provinciale; se questa 22. Secondo la nuova legge comunale e provinciale, 30 dicembre 1888, sulle contestazioni concernenti l'eleggibilità dei candidati, la decisione è deferita alla corte d'appello e quelle concernenti le operazioni elettorali sono di competenza del Consiglio di Stato (art. 35-36) la nomina dei sindaci nei comuni con meno di 10.000 abitanti è fatta dal re (art. 50); tutti i sindaci prestano giuramento di fedeltà al re e tutti posson essere sospesi dalle loro funzioni dal prefetto e revocati per decreto reale (art. 52 e segg.). La validità delle deliberazioni comunali è confermata definitivamente dal governo del re, cioè dal Ministro dell'Interno su proposta del ·Consiglio di Stato (art. 63). BibHo\eca Gino Bianco
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==