Giacomo Matteotti contro il fascismo

il 4 dicembre e le commissioni dovevano durare solo fin al 31 dicembre 1922) per concludere. In tal modo, contrariamente al. preciso disposto dell''articolo 4 della legge 26 settembre 1920 e al voto dei rappresentanti diretti delle \Nuove Provincie, con r~gio decreto 11 gennaio 192·3, n. 9, veniva esteso ai territori an!lessi il testo unico della legge comunale e provinciale con il relativo regolamento, con poche variaizioni puramente formalistiche, se non anzi peggioratrici (l'art. 9 che allanga le ineleggibilità, l'art. 1,5 che prescrive un termine di sei mesi per la compilazione di tutti i regolamenti municipali, l'art. 27 che provvede d'uftfìcio al trapasso dei servizi e al regolamento dei vari rapporti tra .gli ·enti locali manomessi con le nuove circoscrizioni ecç.). Cosi tè· finita. l'autonomia promessa alle Nuove Provincie, e sperata da tutti coloro che avrebbero desiderato di apprendere dal piu semplice ordinam~nto austriaco, quanto d:. buono poteva essere i11.vece portato nell"ordinamento italiano. 1 D'altro canto neppure l'ordinamento italiano tè stato propriamente attuato, perché con· decreto 22 marzo 1923 'si sono ' . . prorogate le elezioni amministrative nelle !Nuove fProvincie; e ancora si continua ed in pieno il sistema dei ,Commissari regi. E: mentre il 20 dicembre 1922 e il 4 febbraio 1923 il Sottosegretar1o alla !Presidenza del Consdglio annunciava unq provincia unica per 'Trento e per Bolzano, il 27 agosto 1923 il Sottosegretario agli Internl annunciava due provincie ...-. Stampa - Per ultimo il 22 ottobre 1923 i ,Prefetti dl Trieste e di Udine-Gorizia emanano un decreto col quale tutti i giornali, in lingua slava devono portare contempo- . raneamen te la traduzione in italiano di tutti glt articoli con gli stessi caratteri. 131 'blioteca Girio Bianco

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==