la riunione di 14 ,comuni; e gli altri 90 sono riuniti in 25 per delibera ... del Consiglio dei Ministri. :A Massa e Lucca j decreti governativi di smembramento mettono in subbuglio le popolazioni, e i fascisti delle due provincie gli uni contro gli altri. A vocazione di utili loca.li - Con r. d. 18 mag,gio 1923, n. 477, le economie e gli utili conseguiti dai consorzi locali per approvvigionan1enti, sono stati avocati allo Stato. Auton.omie delle popolazioni allogene Il rispetto delle autonomie locali nelle 1Nuove Provincie era in tutto il contesto e nello spirito del trattato di 1st. Germain, e consacrato nel decreto di annessione. Ma soprattutto e nel modo piu esplicito, era sancito nella legge 26 settembre 1920, n. 1322, che convertiva appunto in legge il regio decreto 6 ottobre 1919, n. 1804. IL'articolo 4 di questa legge, infatti, autorizzando il Governo a pubblicare nei territori annessi lo statuto e le altre leggi italiane e coordinarle con la legislazione vigente in questi territori, aggiungeva: « In particolare con le loro autonomie provinciali e comunali ». Anche le commissioni consultive regionali e quella centrale, di cui facevano parte rappresentanti diretti della vita locale nelle Nuove !Provincie senza distinzione di parte politica, avevano assolto il loro compito, pronunciandosi tutte per il mantenimento delle autonomie provinciali e comunali. Ma il Governo fascista scioglieva quelle e istituiva ex novo delle commissioni consultive, composte per metà dei rappresentanti politici delle Nuove tProvincie e per metà di membri nominati dal (Presidente del Consiglio (regio decreto 16 novembre 1922, n. 1446) dando loro appena un mese di te~po (la nomina dei membri attribuita - al Presi- . dente del Cionsiglio avveniva infatti con decreti pubblicati 130 Bibliu vva \.:JinoBianco
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