menti del 10 settembre 1923, che costituiscono la negazione delle .otto ore. Infatti in essi sono soppresse le garanzie, l'intervento delle masse interessate, dE:lla n1agistratura paritetica, ecc.; sono· esclusi dalla legge il lavoro a bordo delle navi, i lavori degl'istituti religiosi, j salariati fissi dell'agricoltura: è sancito come normale l'aumento di due ore di lavoro; è stabilita per le ore straordinarie una retribuzione riducibile ifino al 10%, in luogo di quella del 26% che era stata ottenuta già, o superata, da tutti i concordati di lavoro italiani, e sancita dalla convenzione di Washington; · sono ammessi compensi e conglobamenti ed eccezioni che annullano di fatto le otto ore in agricoltura e in parecchie industrie; è escluso l'intervento d'ufficio dell'Ispettorato del Lavoro, e ridotte le sanzioni punitive a limiti irrisori; ecc. Di fatto, dopo e in seguito al decreto governativo sull'orario del lavoro, nessun lavoratore italiano ha migliorate le proprie condizioni di lavoro. iA.nzi -in parecchi casi, gli imprenditori hanno preso occasione dal decreto, per proporre il peggioramento dei patti già prima e di fatto esistenti, sia per diminuire la retribuzjone del lavoro straordinario, sia per computare, nell'ordinario, periodi e specie di lavori prima maggiormente retribuiti. Equo trat'tamento secondari e tranvieri - È stato abolito il minimo del trattamento - soppressa di fatto la libera contrattazione - fissato un trattamento inferiore alla, media del quinquennio, cioè inferiore all'attuale - e le rappresentanze del personale sono elette... dal 'Ministro (decreto 19 ottobre 1923, n. 2-311). Inchiesta sulte industrie - Finita nel nulla; mentre pure si· continuano (vedi: Politica economica del iGoverno 98 BibliotecaGino Bianco
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