Giovanni Spagnuolo - "Ceka fascista" e "Delitto Matteotti"

• I'; di parificare agli autori del reato tutti quelli ohe immediatamente cooperano agli atti di esecuzione, p~estando la loro opera o la loro assistenza, e ritenere complici quelli •che non concorrono negli atti necessari alla realizzazione ·della lesione giuridica da loro voluta, ma si 1imi~ano a· facili tare negli altri, con un concorso materiale o morale, 1~ esecuzione di quegli atti. Per cui si può ,dire che il carattere degli atti del complice è di essere essi meramente ausiliari e secondari, mentre il carattere degli atti dell'autore è -di essere esecutivi o principali. E' quindi cooperatore immediato alla esecuzione dell'omicidio quegli che con il propr~o fatto direttamente concorre al delitto, agendo sulla persona della vittima, pur senza compiere l'atto concreto del ·delitto·. • I Così non solo chi tiene stretta la vittima mentre altri la ·u·afigge, ma anche chi, presente all'azione, con il suo contegno. immediatamente contribuisce all'omicidio. Complice invece è chi ,si limita a facilitare l'esecuzione, prestando assistenza od aiuìo prima o durante il fatto, ma n9n assistendo o aiutando immediatamente ·l'autore nella p-erpetrazione del delitto. Se così non fosse; non si saprebbe dire in che il complice si distingue dal cooperatore. Ora stabilendo 1 ìl capoverso dell'art. 378 che la dis.posizione della prima parte dello -stesso artico!~ non si applica ai cooperatori immediati, è logico dedurre che. la -cosidetta complicità corrispettiva trova ·applicazione sulo nei confronti dei complici, intesi questi secondo la clas·siffca che ne fa l'art. 64. - Ed allora possono gli attuali imputati Dumini e compagni ..essere ritenuti complici, anzichè coautori o cooperatori immediati, sol 11erchè non è provato chi fra essi inferse il colpo o i colpi mortali? Evidentemente no, ·perchè es-si tutti, giusta l'accertamento· dei fatti e i criteri ora esposti, concorsero .in modo primario e necessario agli atti di esecuzione del delitto. La loro responsabilità quindi, è quella degli autori a termini dell'art. 63 del Codice, quali diretti concorrenti nel delitto. · Nè è parlarsi di co:µcausa come, sempre allo scopo ,di contenere nel minimo la pena da infliggere ai tre dichiarati ,colpevoli, ri1enne la Corte di Chieti, ammettendo. la esistenza di una causa pr_eesistente, ignota agli aggressori, e concorrente con l'opera loro a ca• -gionare la morte della vittima. Più esplicitamente dirò che la Corte ritenne il fisico di l\'Iatteotti in preda ad uno stato morboso e che questo fosse tale da avere congiuntamen~e al · fatto delittuoso concorso a p•rodurre la mo~te. 77 .. ' B1 lioteca Gino s·anco . '

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