• l ,': • Con sentenza del 17 giugno 1925 la Sezione di A.ccusa ordinòil rinvio al giudizio della Corte d'Assise di Roma del Dumini, del Rossi e del Bazzi, per rispondere ,di concorso in sequestro di persona, aggravato per la qualità e per le funzioni ricoperte ,dal Mazzo-· lani, · e -di concorso i~ violenza privata in p-ersona dello stesso Maz-· zolani, aggravata pure per le suddette ragioni, mentrè dichiarò non. doversi pro,cedere nei confronti del Volpi per insufficienza di pro-· ve. La sentenza venne im,pugnata, da:i tre imputati, ma durante le more per la ,decisione del proposto ricorso intervenne il R. D. di amnistia ,del 31 luglio 1925 n. 1277, onde la Corte -di Cassazione con sentenza 24 agosto 1925 dichiarò non doversi procedere per -ess.ere estinta l'azione penale per amnistia. Il Bazzi è deceduto, per -cui noi dovrem.Ìno occuparci dei soli Rossi e Dumini, mandante il primo, esecutore materiale il secondo del duplice reato, e ·ciò per non. avere io fatto richiesta ,di ,declaratoria di amnistia, ,duhbia essendomi apparsa l'indole politica -della azione delittuosa. Senonchè l'on. Mazzolani ha, in dibattimento di6hiarato che pur. avendo motivo -di ritenere che il Bazzi avesse un interesse personale a fargli dare una lezione, lo ste·sso non poteva affermare per gli esecutori materiali, ai quali, a .suo avviso, il Baz.zi aveva dovuto dire -che occorreva punirlo per la sua attività politica e giornalistica, attività questa ultima mal tollerata dal fascismo, -perchè il Mazzolani si era mostrato particolarmente aspro, tanto che ne erano scaturite delle vicende giudiziarie. Circa la partecipazione o meno ·del Rossi nell'incarico di punire il Mazzolani, questo ultimo non • si è ·pronunciato, ma comunque il fine privato è da e•scludersi, -dato che fra i due non erano pendenti nè questioni aventi carattere per• sonale, nè pra,tiche aventi interesse patrimoniale, con1e ·invece pare ne avesse~ Bazzi. · Il Dumini ha da parte sua tentato scagionare il Rossi dall'a-ccusa, dichiarando di -non aver avut_o da lui alcun incarico, e di aver di sua iniziativa voluto dare la lezione al Mazzolani che si mostrava troppo astioso. Pur facendo le mie riserve sulle affermaz:ioni del Dumini, devo riconoscere che i miei duhhi sull'indole non politi•ca del reato sono poco -consistenti, e pertanto penso che il duplice delitto debba essere dioh:iarato estinto per l'amnistia di cui al D·. P. 22 giugno 1946 n. 4, come già è avvenuto per gli altri reati minori di cui ai processi alligati. Mi preme però far rilevare alla Corte che nell'ep.isodio Mazzolani, che come ho ,detto risale all'ottobre 1923, noi troviamo per la prima volta associati, in impresa delittuosa, i nomi di Dumini, Volpi e Putato, come _èprovato ,da una lettera in atti -da me esibita.. di 35 Biblioteca Gino B·ianco I
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