Giovanni Spagnuolo - "Ceka fascista" e "Delitto Matteotti"

1) ordinasse il rinvio ~ giudizio davanti alla Corte di As- :Siisedi Roma ,degli imputati Dumini, Volpi, Viola, Poveromo e Malacria per rispondere, esclusa la qualifica della premeditazione, di -.correità in omicidio aggravato, quali esecutori e cooperatori im·mediati, in persona dell' on. Matteotti, a causa delle sue funzioni di Deputato al Parlamento; 2) dichiarasse non doversi procedere, in ordine all'imputa- :zione di correità nello stesso delitto, nei confronti del Rossi, -del Ma• rinelli e del F~lip·pelli, quali mandanti, e nei •confronti -del Puta,to, del Panzeri, del Thierschald, del Colini, ,del Mazzoli e del Tezza~ quali esecutori e cooperatori 'immediati, per insufficienza di prove rispetto al Panzeri e per non aver commesso il f att~ rispetto a tutti gli altri; 3) dichiarasse altresi non doversi procedere in ordine aUa imputazione -di correità nel delitto di sequestro della persona dell' on. Matteotti nei confronti degli imputati Dumini, Volpi, Viola, Poveromo, Malacrila, Rossi, Mar.inelli, Panzeri, Filippelli, Putato e Thierschald perchè estinta l'azione penale per amnistia, e nei -confronti di Colini, Baldesohi, Mazz"oli e Tezz-a per non aver concorso nel fatto; 4) dichiarasse non doversi procedere in ordine alla imputa- ·zione di favoreggiamento nei confronti di altri imputati, per-ehè estin• ta l'azione penale per amnistia. La Sezione -di Accusa con sentenza 1 ° dicembre dello stesso anno, accolse le richieste del Procuratore Generale relative al rinvio .a giudizio dei cinque esecutori materi:ali del ,delitto di omicidio volontario aggravato, esclusa la qualifica della premeditazione; dichiarò non doversi procedere in ordine a tale imputazione nei confronti del Putato, e ,del Panzeri per insufficienza di prove, e degli altri ruhri- •Cati (compreso il Naldi) per non aver commesso il fatto., ~è avervi •concorso ; ,dichiarò non doversi procedere nei ,confronti di tutti i pre- ·venuti per le rispettive imputazioni di sequestro di persona dell'on. Matteotti· e di favoreggiamento, ,perchè estinta l'azione penale per amnistia. • Con sentenza del 21 dicembre 1925, la Corte di Cassazione del Regno su istanza del Procuratore Generale di questa Corte di Appello, rimise il giudizio alla Corte di Assise di Chieti, per gravi motivi di sicurezza. pubblica. 26 • Biblioteca Gino. ■ 1anco

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