Giuseppe Emanuele Modigliani - L'assassinio di Giacomo Matteotti

Ad istruttoria chiusa, e- in conformità della tesi defensionale di Amerigo Du~1ini, Mussolini scrisse, o fece scrivere sul suo giornale, essere ormai (ottobre 1925) storicamente e giuridicamente accertato che "indipendentemente, o piuttosto, contro la volontà degli autori (sic!) la farsa del giugno doveva degenerare in orribile tragedia". La farsa del giugno?! Uno scherzo riuscito male! C'è tutto quanto Mussolini in questo cinico travisamento del delitto, m tutto questo tentativo di "innocentare" - si dovrebbe dire di "scamottare" -- il delitto da lui voluto: e come mandante vero e primo, e come effettivo organizzatore dell'esecuzione. Il mandante vero e primo MANDANTE vero e primo: e precisamente additato come tale, non per semplice deduzione di partigiani alla ricerca di un responsabile degno del loro rancore, non per semplice deduzione da prove evanescenti o da indizi fallaci: no, mandante vero e primo, perchè irrevocabilmente accusato e bollato da precise risultanze giudiziarie, scartate da giudici indegni, ma ormai definitivamente acquisite alla storia. Vediamole.* I cinque manigoldi esecutori materiali del misfatto furono fatti venire a Roma da Milano e furono ospitati in un albergo in pieno centro della capitale. Qualcuno deve aver dunEJue fatto le spese e dovette esser un "qualcuno" che sapeva di non aver da temere che la polizia si allarmasse di questo concentramento di recidivi di delitti comuni,*«· proprio in faccia a palazzo Chigi, sede, allora; della Presidenza del Consiglio. A capo della masnada vi era Amerigo Dumini, uomo di mano del fascismo, già ripetutamente utilizzato per altre "opere". Ed a suo tempo i _giornali pubblicarono come avvenne che, proprio per agire contro Matteotti, Mussolini esigesse l'utilizzazione di Amerigo Dumini. E precisiamo. Alla Camera, il 30 maggio 1924, Giacomo Matteotti aveva voluto che capo-banda fosse Amerigo Dumini, ed "uomini di mano" i vari Volpi. Ma c'è di più, dato che lo stesso Art. 41 soggiunge: "Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui". Il che implica, che se pure si volesse ritenere che l'organizzazione del delitto non abbia fissato in modo preciso le modalità dell'azione, la sua responsabilità non verrebbe meno, anche secondo il codice fascista. Lo pugnalarono in auto pcrchè venne loro fatto di sbrigarsene più bestialmente subito, anzichè più cautamente, in seguito. Ecco tutto. ·• Una volta per tutti rimandiamo il lettore ai giornali dell'epoca, e a due pubblicazioni, fra le tante, più facili a rintracciare: "Matteotti". (Exoria, Tolosa, ottobre 1926) di Alceste De Ambris; e "La Terreur Fasciste" (Gallimard Parigi 5.a edizione) di Gaetano Salvemini. ' ' ** Avevano riportato condanne per violenza, furto, diserzione, bancarotta fraudolenta, ccc. (Vedi Salvemini, op. cit. pag. 192). 6 BibliotecaGino Bianco

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