Il processo Matteotti alle Assise di Chieti : l'arringa di Roberto Farinacci

____________________ 24 dolore possono nascere tanto da una offesa recata a torto all'agente, quanto da offese o torti recati a persone a lui diverse. Ciò che la legge richiede è che l'age11te sia stato mosso ad operare da un sentimento di dolore suscitato da ingiusta provoca- ;,;ione. E' indifferente nella legge far pura distinzione - prosegue il 1Iaino - che la provocazione fosse diretta all'agente o ad altra persona a lui cara, al riguardo della quale le circosta11zc del fatto abbiano suscitato 11cll'agente la solidarietà del sentimento. E per quanto riguarda i complici il grande trattatista sostiene che la scusante debba estendersi ad essi, sempre che siano stati mossi dagli stessi sentimenti dell'agente. E vi è un altro che ci assiste nel difendere la nostra tesi, il deputato socialista on. Florian. L'insigne penalista afferma nel suo trattato: et la ragione e il fondamento della scusa sono le alterate condizioni psicologiche di chi agisca sotto l'impeto di grave co111111ozione,ed in definitiva nella diminuita libertà dc1J'a. gente. L'ingiustizia della provocazione deve valutarsi con criteri cmi• nenteme11tc soggettivi, avuto riguardo sopratutto all'animo dell'a. gente,,. Chi fu contrario alla nostra ardita, ma fondatissima tesi, fu il Pessina, il quale è, come il Procuratore Generale, per la provoca• zione immediata e personale. l\Ia le idee di lui, pur citate, non trovarono accoglimento nella relazio11e sul progetto Zanarde11i, al quale si ispirò la definitiva relazione del Codice. Non credo - così la relazione Zanardelli del 188i (?) - che la formula del giusto cd intenso dolore possa riuscire più pericolosa di que11a della ingiusta provocazione, quando al pari che in questa si è determinato che la causa del dolore, affinchè sia scusante, deve produrre l'effetto delJ'impeto. Là è ingiusta provocazione, qui è giusto ed intenso dolore, nell'impeto di prepotente passione, che fa correre al delitto. L'on. Pessina non disconobbe d'altronde la giustezza della distinzione, che, del resto, è generalmente accolta nella scienza: ma il limitarla, come egli avrebbe voluto, ai due soli casi sopra indicati (sorpresa in flagrante stupro o adulterio), mentre altri parecchi possono occorrer non meno degni di considerazione, 11011 mi sembra scevro cli gravi Biblioteca Gino Bianco

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