18 per le ragioni esposte dal Procuratore Generale, ma per ragioni di principio, anche se si trattasse di omicidio volontario. L'art. 365 11. 2 Codice Penale, considera aggravato l'omicidio volontario se sia commesso u sopra la persona di un membro del Parlamento o cli un pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni 11. Dunque, per l'applicabilità dell'aggrava11tc, 11011 basta la qualità di membro del Parlamento, ma occorre che il deputato o senatore sia stato ucciso(< a causa delle sue fu11zio11in. Deve pertanto sussistere u un nesso n tra le funzioni esercitate dal membro del Parlamento ed il movente del reato, cosicchè l'esercizio dc1le prime apparisca u quale specifica causa 11 che ha fatto sorgere la delittuosa determinazio11c. Occorre cioè un tt nesso causale i, e 11011 basterebbe un nesso mera men te occasioualc. ì\[a le funzioni di membro ciel Parlamento, come <1uellc ciel pubblico ufficiale, possono essere, naturalmente, soltanto legittime. Funzioni pubbliche illegittime non si possono giuridicamente concepire, perchè è la legge che crea, attribuisce e disciplina le funzioni pubbliche d'ogni specie. Se la persona rivestita cli un pubblico ufficio, sia pure agendo nella sua pubblica qualità, commette atti arbitrari o altrimenti esorbitanti dalle sue funzioni, compie un abuso e 11011 già un fatto d'esercizio di pubbliche funzioni. Una applicazione di questi generali principi si trova nella facoltà della legittima resistenza {art. 192, 199 Cod. Penale), la quale per altro presuppone che la reazione sia contemporanea all'esecuzione dell'atto arbitrario. Nel caso dell'omicidio, se questo sia commesso non come reazione al legittimo esercizio delle funzioni parlamentari, ma come reazione ad eccessi o ad abusi commessi dal deputato o senatore in tale sua qualità, l'aggravante 11011 sussiste, pcrchè manca il nesso di causa ad effetto voluto dalla legge. Infatti, l'omicidio non è più commesso c1 a causa delle funzioni n, bensì a causa degli ahusi o clegli eccessi suddetti. La legge, con la più intensa tutela apprestata dall'art. 365 n. Codice Penale, protegge il legittimo normale esercizio delle funzioni pubbliche, e non i deviamenti delittuosi, immorali cd offensivi, d'inBiblioteca Gino Bianco
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