Volontà - anno XX - n.12 - dicembre 1967
cd al possesso_._ In questo senso, • la proprieLà è il furto»; è lo sfruttamento del debole per opera del forlc • con1ro il diritto»; il • suicidio della sociclà • (39). La giustizia esige che la proprietà sia costituita da una distribuzione dei beni slabllltl dalla nonna giuridica secondo la quale un'obbligazione contratta dev~essere adempiuta. Proudhon chiama «proprietà• la pane d~i bt"ni attribuita ad ognuno in for· za dei contralti. Nel 1840, egli avevi:\ chiesto che la proprietà fosse sostituita dal possesso individuale, in modo da eliminare con questo solo cambiamento o– gni male dalla terra (40). Ma già nel 1841 dichiarava di considerare sotto il nome di proprietà soltanto l'abuso della ~tessa (42); egli chiedeva anzi allora che si creasse un sistema sociale ,1pplicabile jmmediatamente, in cui fossero ammessi il diritto di vendita e di sco.mbio, l'eredità in linea diretta e collatera– le, il diritto di primogenitura e quello del lascito (42). Nel 1846 egli scriveva: •Verrà un giorno in cui la proprietà trasformat:. sarà un'idea positiva, comple– ta, sociale e vera; una nuova proprietZ. si sostituirà alla vecchie e sarà per tutti cgualmenle vera e benefica» (43). Nel 1848egli dichiarava: •La proprietà, intesa come principio e contenuto, che è la personalità umana, non deve perire mai: essa deve rimanere ne] cuore dell'uomo come uno stimolo perenne al lavoro, sen1.a di cui si verrebbe a cadere nell'inerLia e nella morte• (44). Ed infine nel 1858 egli precisa: •Quel che io cerco, dal 1640 in qua, nel definire la proprietà, quel che io voglio oggi, non è la sua distruzione; l'ho detto e ripetuto a sazietà; perchè in tal caso sarei caduto, con Rousseau, con Platone, con lo stesso Louis Blanc e con tutti gli avversari della proprietà, nel comunismo, contro il quale invece protesto con tulle le mie forze: quello che io chiedo in materia di pro– prietà è unicamente un «equilibrio» e cioè: •la Giustizb» (45). Secondo quanto precede, la proprietà r.on significa per P. che la sola parte dei beni di cui ognuno può disporre grazie ai contratti che dovrebbero stare alla base della società stabilita in sostituzione dello Stato (46). La proprietà come Prouclhon la vorrebbe stabilire non può costituire una norma giuridica speciale, ma sollanto un'applicazione della sola relazione giuridica da lui accet– tata, e cioè la relazione stabilita liberame□te fra i vari contraenti. Quest'ultima non può in nessun caso costituire, come avviene per lo Stato, una garanzia in favore di un dato gruppo di uomini in virtù di norme giuridiche; ma è soltan· to una garanzia per un gruppo di uomini che si sono reciprocamente garantiti (39} lvi, p. 1-2, 283, 293. 311. (40 • O\t'c)l-ce que la proprié1é •• p. 311. (41) lvi, Introd. p. XVIII-XIX. (42) lvi, p, XIX-XX. (43) • Contradic1ions », II, p. 234-235. (44) • Le droit au tra.vai\•• p. SO. (45) • De la justice •, p. 302-303. (46) • ldée générnk ", p. 235; « Principe fédénuìf •, p. 64. 724
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