Volontà - anno XX - n.11 - novembre 1967
cessario per istruirsi, mentre un altro non muove nemmeno un dito nell'interes• se comune» (790-791}. 2 - L'l « codizione di eguaglianza della proprietà» verrebbe ad essere pre– Véllentemente favorevole al bene di lutti. E' con l'applicazione di tal postulato che « il lavoro diverrebbe un compito così lieve, da risolversi in uno svago, in 11n esercizio» (821). « Tutti vivrebbero in modo semplice, ma sano; l'esercizio moderato delle forze fisiche conserverebbe a tulti la serenità dello spirito; nes– suno si troverebbe. più accasciato dalle fatiche; a tutti sarebbe consentito di !-òviluppare le tendenze filantropiche dei loro animi e di esercitare le proprie facoltà perfezionandosi» (806). « Quanto rapidi e sublimi sarebbero i progressi della ragione. se il campo del sapere si trovasse liberamente aperto a tulli. Certo, la disuguagli,mza in– tellettuale seguiterà ad esistere fino ad un certo grado. Nulla meno si può star certi che le menti di un'epoca simile .supereranno di molto ciò che si è andato producendo .sin qui» (807). 11 progresso morale si svilupperebbe contemporaneamente al progresso in– tellettuale. l vizi fatalmente inerenti all'ordine economico attuale si elimineranno necessariamente in un ordine sociale in cui tutti potranno vivere nell'abbon. danza ed usufruire in modo eguale dei doni della natura Non vi sarà più posto per il gretto egoismo. Poichè nessuno avrà ormai bisogno di vigilare sul proprio piccolo patrimonio o di estenuarsi per provvedere ai propri bisogni, ognuno po• trà dedicarsi completamente al bene di tut.ti . L'odio tra vicini sparirà quando s:1rà eliminato l'oggetto della contesa; la filantropia occuperà il seggio prepa– ratole dalla ragione (810). 3 • Ma come realizzare una tale ripartizione dei beni in casi speciali? « Non appena sarà abolito il diriuo, si comincerà a preoccuparsi di stabilire l'equità. Supponiamo che in quell'epoca un giudice sia chiamato ad esaminare un caso di eredità, caso che nell'antica giurisdizione sarebbe stato risolto divi– dendo la successione in cinque parti eguali, conforme al numero degli interessati in parola. Il primo potrà essere un galantuomo, fortunato nello svolgimento dei suo affari, stimato da tutti, ma che non verrebbe a trarre alcun giovamento dall'aumento del suo patrimonio. Il secondo potrà essere un infelice, oppresso dalla miseria e vinto dalle avversità della vita.. Jl terzo sarà indigente, ma spen– sierato; la sua buona volontà gli fa ambire un posto dove potrebbe recare utili servigi, ma, per ottenerlo, gli occorre una somma liquida uguale ai due terzi della successione. 11 quarto erede sarà una vecchia zitella ormai incapace di crearsi una famiglia propria. In ultimo avremmo una povera vedova con nu– merosa prole da mantenere. Poichè questo caso viene sottoposto alla libera decisione di giudici spregiudicati, essi .saranno portati a chiedersi quale fosse il criterio di giustizia adoperato nel modo di ripartizione in parti uguali osser– vato fin qui » (779-780). La loro ,;sposta non può lasciare alcun dubbio. REALIZZAZIONE. Il cambiamento richiesto dal bene generale dovrà prodursi nel modo se– guente: coloro che avranno riconosciuto la verità si adopereranno ;:t convin- 657
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