Volontà - anno XX - n.11 - novembre 1967

quasi sempre il risultato delle loro passioni, della loro timidezza, gelosia, grct· tezza d'animo ed ambizione. E non dobbiamo forse continuamente modificare e correggere questa pretesa saggezza dei nostri padri, dimostrando così la loro ignoranza e condannando la loro intolleranza?» ( 196). oc Gli uomini non so· no sottoposti, ad una legislazione nel senso in cui questa va generalmente compresa. Unica legislazione nostra è quella della Ragione, le cui norme sono invariabili çd eguali dappertutto» ( 166). oc Agli uomini è dato sohanto d'interpretare e spieg3re il diriuo; nessun potere al mondo può pretendere di promulgare come legge quanto non lo sia già stato dalla giustizia eter– na» (381). « Sta di fauo che siamo tutti imperfetti, ignoranti, schiavi delle app~rcnze » (774). « Ma quali possano essere gli inconvenienti risuhanti dalle passioni urna· ne, l'emanazione di kggi stabili non può costituire un vero rimedio» (775). Infatti, « fintantochè resteremo presi nelle reti dell'obbedienza e saremo usi a calcare i nostri passi sulle orme allrui, la nostra ragione e la nostra intelligenza rimarranno fatalmente addormentate. Che occorre per l'isvegliarle in tutta la loro pcssanza? Occorre inseinare agli uomini ad agire per sè stessi, a non rie· cenare autorità alcuna, a comprendere la portata dei loro principii e vagliare le proprie azioni» (776). li bene di lutti presuppone che sia il concetto del bene. stesso, e n(ln quello del diritto, a dettar legge all'umanità. "'Se è vero che ogni centesimo della nostra fortuna, ogni ora del nostro tempo, ogni facoltà del nostro spirito debbono essere impiegati in conformità dei precetti immutabili della Giustizia» (151), vale a dire del bene comune, nes– sun'altra norma può pretendere di disporne l'uso. « Il regno assoluto della ragio· ne, ecco il principio che va sostituito al dirilto » (773). « Ci si potrà obbiettare che la saggezza umana ha i suoi limiti. Ma pure non mancano degli uomini la cui mentalità è sviluppata quanto lo è il diritto. Se dunque vi è chi possiede una saggezza equivalente a quella della legge, sarà dìflicile poter provare che le verità che egli può fa1·ci conoscere abbiano meno forza per il fatto che si appoggiano sul suo ragionamento"· (773-774). « Non v'è dubbio che le decisioni giudiziarie che fossero prese subito dopo l'abolizione del diriuo sarebbero suppergiù identiche a quelle che veni,•ano ema· nate prima. Esse si troverebbero ancora basate sul pregiudizio e sull'abitudine. Ma quest'ultima verrebbe ad attenuarsi man mano che le fosse stato tolto il suo punto d'appoggio. Chi avesse da risolvere una questione, s'ispin•rebbc allora semp,·c maggiormente al concetto che l'esito della causa non può dipendere che dal suo libero giudizio, giungendo fatalmente a prospettare delle tesi fir. allora ignorate. Le sue capacità cbmprensive si andrebbero sviluppando di pari passo col sentimento crescente dell'importanza del suo compito e con la sempre più completa libertà delle ricerche. Si ver-rebbe a stabilire una migliore organiaa– zione delle cose. fertile in conseguenze felici; alla credenza cieca succederebbe iJ regno illuminato della Giustizia" (778). 651

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