Volontà - anno XX - n.10 - ottobre 1967

in modo esclusivo sono tutti i rapporti per i quali non vi siano particolari disposizioni. Sono le norme sulle quali è basata la relazione giuridica in parola quelle che conferiscono il diriuo esclusivo di disporre in modo assoluto di una cosa; sono queste norme che decideranno, ad esempio, se questo dii-ilio è accordato a chiunque avr::1 permutato una cosa con un'altra Saranno le stesse norme a fissa,·e i limiti di tale dirillo: da un lato, il dirillo in parola sarà limitato dai diritti goduti da altre persone in via provvisoria, da un altro lato, de110 diritto non potrà oltrep,1ssarc certi limiti, a! di là dei quali il diritto di disporre di una cosa non csist,· più in un insieme di uomini. Dette nonne saranno particolar• mente importanti per sapere se delle corporazioni soltanto, o dcli~ corporazio– ni e degli individui, indistintamente, possono disporre esclusivamente e defini– tivamente di detci-minatc cose cd ~mche per sapcn: se detto diritto si estende a tutte le categorie di cose oppure se è limitato ad alcune di dette categorie. 4 · Come relazione giuridica, in forza della quale un individuo dispone esclu. sivamcntc e definitivamente di una cosa, la prorrietà si distingue da tutte le altre istituzioni, anche da quelle che pili le assomigliano. Per il fa110 di esser~ una rt:lazione giuridica, la proprietà si distingue in– nanzitutto da tutte le istituzioni in cui un individuo dispone esclusivamente e definitivamcntç di una cosa in ragione dello sviluppo intellettuale degli uomini che lo circondano (come sarebbe il caso di un impero divino o della ragione, per quanto ci è dato immaginare), sia in ragione unicamente della propria for– za personale (come avviene spesso io un paese conquistato). Per il fatto che è una relazione giuridica involon!aria, la proprietà si distin· gue da tutte le relazioni giuridiche nelle quali il dirillo di disporre in modo e– sclusivo e definitivo di una cosa è fondato unicamente sulla conclusione di un contratto cd esiste soltanto nei conlronti delle altre µani contraenti. Per il fatto che, per opera di quest.i relazione giuridica, qualcuno dispone esclusivamente e definitivamente di una cosa, la proprietà si distingue dal di– l"itto d'autore, il quale non è il diritto di disporre esclusivamente di una cosa, ma un diritto esclusivo di natura diversa; si distingue anche dai diritti sulla co~a altrui secondo i quali qualcuno può, in un insieme dato di uomini, di– sporre in una co,;a ma non in modo definitivo. 5 - Tenendo conto di quanlo precede e della definizione di norma giui-idica, la nostra definizione della proprietà può essere formulata come segue: Alcuni uomini hanno un potere sufficiente perchè la loro volontà possa in– lluire sulla condotta dei membri cli una collettività di cul essi stessi fanno par• te; era, questi uomini vogliono che una persona, posta in certe condizioni, non sia impedita da altre di rare, enlro certi limiti, uso di una cosa come meglio le conviene; essi vogliono ugualmente che, entro gli stessi limiti, nessun'altra persona possa far uso di tale cosa senza il consenso della prima persona. Se tali condizioni siano adempiute, esiste la proprietà. 590

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