Volontà - anno XX - n.10 - ottobre 1967

LA PROPRIETA' La proprietà è una relazione giuridica in forza della quale, in un dato in– sieme di uomini, una sola persona dispone definitivamente di una data cosa. I - La proprietà è una relazione giuridica. Abbiamo già dimostrato che una relazione giuridica è la relazione intercor· rcnte tra chi è obbligato -t fore qualcosa (pcrchè delle norme giuridiche glielo prescrivono) ed un altro che ne ha diritto (perchè le norme giuridiche statui– scono questo diritto a suo vantaggio). La proprietà è la relaziom: giuridica di tulli i componenti un dato insieme di individui che sono esclm,i dal disporre definitivamente di una detcrminat;;i cosa nei confronti di colui - o coloro - a vantaggio dei quali detta esclusione è stabilita. Il numero degli obbligati è considerevolmente maggiore di quello degli aventi diritto; esso comprende, ad esempio, tulti gli abitanti di un terri– torio o tutti i membri di una tribù, mentre il numero dei beneficiari comprende soltanto coloro in ravore dei quali sono avvenute condizioni supplementari, come la cessione, la p1·cscrizione, l'occupazione. 2 . Questa relazione giuridica è involontaria. Si ha relazione giuridica volontari;:i quando delle norme giuridiche esigono dall'obbligato alcune azioni tendenti a realizzare tale relazione; si ha relazione giuridica involontaria se la sua realizzazione non dipende da tali azioni. Se la proprietà fosse una relazione giuridica volontaria, soltanto coloro che avessero consentito alla detta esclusione poti·cbbero essere esentati dal disporre in modo definitivo di una certa cosa_ Invece ne sono esclusi lutti i componenti di un dato insieme di uomini, per esempio tutti gli abitanti di un territorio o i membri di una tribù, siano stati o meno consenzienti. 3 • La caraltcristica di tc1le relazione giuridica risiede nel fotto che, in un dato insieme di uomini, una sola persona dispone in modo definitivo di una data cosa. Se, in forza di una relazione giuridica, una singola persona, in un dato in– sieme di uomini, possiede il diritto di disporre esclusivamente di una data cosa, ciò significa che q1.1ell'insicme di uomini è escluso dalla disponibilità di quella cosa, la quale resta a beneficio della singola persona; in altri termini: quell'in– sieme di uomini non deve impedire che la data persona si serva di questa cosa come meglio le conve1·rà e non potrà servirsene in contrasto con la volontà della persona che ne dispone. Ora, in un dato insieme di uomini, la facoltà di dispor– re in modo esclusivo cli una data cosa può - in forza di una norma giuridica - essere dispensata fra più individui in modo che qualcuno di essi, od anche uno soltanto, ne disponga sotto qualche rapporto definito (per esempio, rispetto al– l'usufrutto), e che un singolo individuo - o più individui riuniti - ne disponga sotto tutti gli al1ri rapporti, Cosicchè è autorizzato a disporre di una cosa in modo assoluto ed in un dato insieme di uomini colui che dispone di detta cosa 589

RkJQdWJsaXNoZXIy