Volontà - anno XX - n.10 - ottobre 1967
una famiglia r1.:ale in base all'ordine di successione, gli eletti in base ad un sis1cm;:i ekttorale, etc. Queste stesse norme giuridiche fissano i limiti entro i quuli la volontà di questi uomini serve quale regola - senza che però eletta limitazion~ del pote,·c menomi la sua qualità di potere supremo: non è detto che un m.:wdatario supremo debba essere un mandatario assoluto. A ques1c proposito si po:rebbe obbiettare che nelle federazioni gli Stati fe– derati non c;etengono il potere supremo. ln realtà, pc.rò , lo posseggono. Se, ad esempio, nell'impero germanico vi sono numerosi casi per i quali gli Stati fe· dcrali d1:bbo110 sottomettersi al potere supremo dell'impero, ve ne sono tutta– via altri FCr i quali il potere supremo degli Stati federati decide inappellabil– mente. Vino a quando vi saranno di questi casi, esisterà sempre il potere su• pr~mo negli Stati federati; se un giorno questo stato di cose dovesse cambiare, non si potn::bbc più parlare di Stati federati. 4 • In quanto relazione giuridica, in forza della quale esiste un potere su– premo su u11 dato territorio, lo Stato si distingue da tulle le altre istituzioni, anche da quelle che maggiormente gli assomigliano. Pc, il fa110 di essere una relazione giuridica, lo Stato si distingue innanzi– tutto da un impero basato su leggi divine o della virtù - per quanto ci è dato immaginarlo - e si distingue poi dal dominio di un conquistatore su un paese conquistato, in quanto dello dominio non potrebbe consiste1·e se non in ordini arbi:rnri. Poichè lo Stato è una relazione giuridica involontaria, si distingue da una riunione d'individui che - ipoteticamente - avessero stabilito per contralto un potere supremo, e si distingue anche dalle federazioni basate sul diritto delle genti, in cu! esiste un potere supremo in virtù di contratto. Il fallo che tale relazione giuridica costituisca un potere su un dato ter– rito1·iu, distingue lo Stato dalla comunità dei nomadi e dalla chiesa, giacchè nel prirno (;~so il potere si e<;Lcnde su uomini di una certa orii:,,rinee nel secondo caso su uomi'li di una certa religione, ma, in nessuno di detti casi, si estende sugli abitanti di un dato territorio. li fatto poi che questo potere territoriale sia un potere territoriale supremo, distingue lo Stato dai Comuni, dai Manda– menti, dalle Province, nei quali esiste sì un potere territoriale, ma esso deve - per la natura stessa de!l'is!ituzionc - sQttoporsi ad un potere superiore. 5 - Tenrndo conto delle sopraesposte chiarificazioni e della definiòone data cl,.:lla norma eiuridica, la nostra definizione di Stato può essere formulata co– me ~egue: Alcuni abitanti di un tenitorio sono ahbastanza potenti per ottenere che la loro volontà s'imponga agli altri abilanli dello stesso territorio quanto alla con– dotta di questi ultimi; ora, questi individui vogliono che la volontà di alcuni uomini, determinata in un cerio modo, riesca inappellabilmente decisiva entro determinati limiti, non soltanto per sè, ma anche per gli altri abitanti del ter– ritorio; se dette condizioni sono assolte, esiste lo Stato. 588
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