Volontà - anno XX - n.10 - ottobre 1967
norm.1 giuriàiu ~i distingue anche dalla consuetudine, giacchè non è ::.olo ba• s:i1a sul fallo the alcuni uomini vogliono for osservare una data condona, ma anche sul fatto che e~si stessi si comportano in dato nodo. E' consuetudine re· car!-.i ad un ballo in abito nero e guanti bianchi, di servirsi a tavola del col– tello soltanto prr rngtiare, di chiedere un giro di danza alla figlia cli chi vi ha invita:o. di cor:gC'dar~i d.:11padrone o dalla padrona di casa, di dare infine una m<.1nciaal clcmc~1ico, etc. Una simile condotta è conveniente non perche ci ven• ga impost:1 c!a alcuno - anzi chi •lancia .. tali usanze prererisce che rc~tino circoscritte ad una cerchia ristrella di persone - ma pcrchè ahre pcr.:.one si comportano così e pcrchè noi non vogliamo •distinguerci• od •attirare l'atten– zione su di noi• oppu1·c •imitare gli altri ... P.:'r il fatti) di c.'>serc basate su una volontà che si riferisce tanto a colui che è consenziente quanto a colui che non lo è, la norma giuridica si distingue ~ia da un'imposi1ionc arbitraria - che concerne soltanto gli altri - e ~ia dall'in– tC"nzione -- ch(' concerne soltantù colui che la nutre. E' in virtu di un'imposi– tionc arbi1rari:1 che Fernando Cortcz cd i suoi spagnoli imposero ai Me:)sicani di consegnar·c l'oro, o che una banda di briganti impone ad una popolalionc atterrita dì rilevare il low nascondiglio. In questi casi, abbiamo in effetti una volontà di alcuni individui che viene imposta, ma unicamente agli altri e non a color:> lla cui detta volontà proviene. Quando io decido di alzarmi ogni giorno alle cinque del mattino, di non più fumare o di portare n termine un lavoro in un dato pe,riodo di tempo, è evidente si tratta di intenzioni personali; in qu..:~ti casi c't• pure una voolntà individuale che impone una regola, ma soltan10 a colui dal quale essa proviene e giammai agli al1ri. 6 • Tenendo conto dei chiarimenti di cui sopra, il contenuto delb nostra definizio.1e della norma giuridica può essere fqrmulato come segue: Degli individui vogliono che una determinata condotta venga osservala da lutti i componenlt di una colletllvllà. alla quale essi Slessi appartengono, ed Il loro potere è abbastanza grande perchè la loro volontà possa influenz.arc la condolta degU uomini che detta collettivilà compongono: se si verificano queste condizioni, esisle una norma giuridica. LO STATO Lo Stato è una relazione giuridica In virtù della quale esiste un potere su– premo in un dato territorio. I · Lo State, è una norma giuridica. Una rela1ione giuridica è la relazione di colui che cle\"e comportarsi in im ceno modo (l'obbli( !J.to ) nei confronti di un alti-O, nell'interesse del quale deve comportarsi in quel determinato modo (l'avente diritto), relazione che è de• terminata lh normr.! giuridiche. La relazione giuridica del prestito è la relazione 586
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