Volontà - anno XX - n.10 - ottobre 1967

scono non potranno a loro volta essere ritenute come tali e, in questo modo, se procederemo per eliminazione, risulterà che non lasceremo sussistere alcuna norma giuridica. Se per possibilità di estorcere s'in1endc dire che una volontà deve dispone di una determinata fona per poter costituire la base cli una norma giuridica, soltanto in questo caso si potrà dire che la facoltà di estorcere costituisce una parte integrante della norma giuridiça_ Però questa proprietà può sempre dc· dursi dalla qualità di norma git:ridica, per modo che risulta inutile il menzio– narla in particolare. Si è inoltre affc1·mato che una proprietà inerente ~dia norma giuridica con– siste nell'essere questa basata sulla volontà dello Staio. Ma esistono norme giu– ridiche anche nel caso in cui non può pal"iarsi di Stato o di volontà dello Stato, come anriene, ad esempio, fra i popoli nomadi. Inoltre, lo Stato, ogni Stato, è esso stesso una relazione giuridica, ossia è basato su norme giuridiche le quali, per conseguenza, non possono procedere dalla sua volontà. Parimenti le norme del diritto internazionale, diretto a regolare la volontà «degli Stati», non pos– sono es:-.erc fondate sulla volontà c!i «uno Stato». Si è, infine, affermalo che è p.-oprio della natura della nonna giu.-iclica di trovHr!::>id'accordo con la legge morale. Se ciò fosse vero, si dovrebbe conside– rare come nonna giuridica una sola delle varie no:-me g·iuridiche che si avvi– cendano nello stesso territorio o che sono in vigore su territori diversi ma posti nelle stesse condizioni, e ciò perchè nelle identiche condizioni non può che a– ve1·si una sola norma conforme alla morale. Sarebbe, quindi, oltremodo incon– :-;eguen1e pa.-lare di nonne giuridiche ingiuste, giacchè se fossero ingiuste non sarebbero piì.1norme giuridiche. In realtà, però, è evidente che se delle nonne giuridiche statuiscono in modo diverso nelle stesse condizioni, esse non cessa– no cli esser tali e non c'è dubbio che, accanto a norme giuridicre buone, non possano esservene anche di pe.-;sime. S - Le norm1:: giuridiche si distinguonQ da tulle le ahre cose, anche da quelle che più le I a~somigliano, pcrchè hanno la proprietà di essere basate sul tatto che degli uomini vogliono vedere costantemente osservata una data condotta da parie di tu1ti i membri di una collettività alla quale appartengono essi stessi. P..:r il fotto di essere basata suita volQntà di alcuni individui, la norma le– gale si distingue dalla legge morale (dalk• prescrizioni della moralità) in quan• 10 quc.,t"ultima i.: basata sul fauo che una condotta data corrisponde allo scopo finale di ogni condotta umana, e non già sul fatto che degli uomini vogliono che ven8a o~servata quella certa condotta. Sono leggi morali assiomi come quc· sti: «Amali;!" i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro c:he '": odiano, p,·egate per coloro che vi offendono e vi perseguitano», oppure: «Agite in modo che la massima della vostra volontà possa servire in ogni momento di principio per una legislazione generale». Una tale condotta è convenkntc non perchè altri uomini vogliono imporne l'osservanza, ma perchè corrisponJe allo scopo finale cli ogni condotta umana. Per l.:i stessa ragione che essa è basata sulla volontà di alcuni individui. la 585

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