Volontà - anno XX - n.10 - ottobre 1967
soltanto nei confronti di coloro che vi si oppongono, ma anche nei confronti di coloro che l'accettano; e, cioè, quando questi ultimi vogliono assoggettare a detta norma non solo gli altri, ma anche se stessi. Ogni norma giuridica gode di questa proprietà (e la norma giuridica è la sola che ne goda): che la volontà sulla quale è fondata, non soltanto impera su coloro da cui detta volontà eman~. ma si estende anche agli altri. «Chiunque sottrae fraudolentemente una cosa che non gli si appartiene è reo di furto». Questa norma non è soltanto basata sulla volontà di alcuni uomini, ma eia. scuno di essi è consapevole che, pur estendendosi ad altri, essa si riferisce u– gualmente alle loro pcrs0m:. Si potrebbe obbieltarc che non ci si trovi\ sempre in presenza di una ma– nifestazione del «diritto» quando degli uomini vogliono che-.essi stessi e gli altri siano costretti a seguire una determinata condotta; allo stesso modo che gli intrighi bonapartisti in Franc-ia non costituisrnno l'impero. Jl diritto non risul– ta però unicamente dalla volonrà; occorre «che questa volontà sia la base di una no1·ma», cioè che essa disponga di un potere sufficientemente forte per in– fluenzare gli uomini ai quali essa si riferisce, Se il bonapartismo prendesse grande estensione, rovescerebbe la repubblica ad un momento dato e l'impero esisterebbe di «diritto» in Francia. Potrebbe inoltre obbiettar.:.;i che nelle monarchie assolute, come in Russia, il diritto riposa sulla sola volontà di un singolo, che non è sottoposto a detto diritto. Ma il diritto russo non riposa affatto sulla volontà dello zar, il quale è solo un uomo debole ed isolato, incap:ice davvero di influenzare la condo Ita di milioni di sudditi. Il diritto russo riposa sulla volontà di tutti quei Russi - contadini, soldati, funzionari - che, per patriottismo, per egoismo, superstizio· ne, etc., vogliono che la volontà dello zar sia il diritto per la Russia. E' la loro volontà che determina la condotta di tutti i Russi; e se mai il loro numero do– vesse diventare assai esiguo, b. volontà dello zar non costituirebbe più il di– ritto per la Russia, come è provato dalla storia delle Rivoluzioni. 4 - Si sostiene che una norma giuridica possiede altre proprietà. Sì dice che il carattere precipuo di una norma giuridica consiste nella possibilità di essere estorta (o, se si vuole, di essere :.!storta in modo particolare) dall'intervento giudiziario o dalla foi-t.a dello Stato. Se, con questo, vuol dirsi che si può sempre estorcere \'osservanza di una norma giuridica. noi ribattiamo subito che esistono numerosissimi casi in cui ciò non può esser fallo. Nei caso di un fallimento o di un omicidio, l'osservan– za delle norme giuridiche vio \ri.te non può più essere estorta, e ciò non infirma menomamentc la loro validità. Se per possibilità di estorcere s'intende dire che l'obbedienza ad una norma giuridica debba esser garantita da altre norme giuridiche nel caso della sua infrazione, allora dobbiamo procedere dalla norma garantita a quella che ga– rantisce e così di sèguito sino a giungere a delle norme più generali la cui va– lidità nQn sarà più garantita da alcun'altra norma giuridica. Se poi non si vo– gliono considerare queste ultime come giuridiche, le norme che esse garanti- 584
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