Volontà - anno XX - n.10 - ottobre 1967
dolta umana (cioè una condotta assolutamente conveniente, come ad esempio, il rispetto della vita altrui). e sia una condotta conforme ad uno scopo acci– dentale (cioè una condona relativamente conveniente, come ad esempio, l'ap– plicazione sapiente di un grimaldello da pane di uno scassinatore). Il significato del concetto d'una condotta conveniente consiste nel rapprc– scnta1·si la condotta, assolutamente o relativamente, conveniente come qualcosa da realizzarsi e non già come qualcosa di realizzato. Negli esempi cli cui sopra, il concetto di condotta non implica che io rispetti effettivamente la vita del mio nemico, ma che dovrei farlo; così come non implica in che modo lo scas· sinatore si è servito cli quel grimaldello, ma il modo in cui avrebbe dovuto servirsene. Il concetto di condolla convenie-nte costituisce ciò che chiamiamo un impegno: nel rappresentarmi un impegno. mi rnppresento qualcosa che deve essere compiuta al fine di rcalizz.ire sia lo scopo finale di ogni condotta umana e sia uno scopo accidentale qualsiasi. Ogni critica di una condotta passata pre– suppone il concetto di condotta conveniente: una condotta passata non può es– sere giudicata buona o cattiva, razionale od irrazionale, se non basandoci su quel concetto astratto, che è anche la condizione di ogni considerazione che si intende fare circa una condotta futura, poichè solo ba,andoci su eletto concetto è possibile giudicare se è bene o male o, quanto meno, razionale comportarsi in un certo modo. Ogni norma giuridica sancisce una determinata condotta giudicandola con• fanne al conseguimento di un dato scopo. Essa sancisce la condotta convenien– te come concetto; essa non designa la condotta CQme fatto compiuto, ma come impegno da mantenere; essa non dichiara che qualcuno si comporta nel modo indicato, ma che deve comportarsi in tal modo. La norma giuridica è, pertan– to, una nQrma. 2 - La norma giuridic2 è una norma basata su una volontà umana. Una norma basata sulla volontà umana è una norma secondo la quale bi– sogna comportarsi in un determinato modo onde non porsi in contrasto con la volontà di alcuni uomini e· per non esporsi all'intervento della forza che è al servizio di detta volontà. Una r;orma siffatta presenta pertanto una condotta soltanto come relativamente conveniente, cioè come mezzo per tmvarsi d'ac– cordo con la volontà di alcuni uomini e per non esporsi alla forza che è al ser– vizio di detla volontà, poco importando se se ne ~pprova o meno lo scopo. Ogni norma giuridica c'impone una condona determinata da osservare per non contravvenire alla volontà di alcuni uomini e pe1· non essere colpiti dalla forza di cui essi dispongono. Questa norma, quindi, presenta una condotta sol· tanto relativamente conveniente; ess~, non ci dice ciò che t: bene, ma soltanto ciò che viene comandato. La norma giuridica è una norma basata su una vo– lon1à umana. 3 - Una norma giuridica è un.i norma basata sul fatto che degli uomini ,•o– gliano imporre a se stessi ed agli altri l'obbligo di seguire una data condotta. Una tale norma esiste quando la volonlà che ad essa presiede agisce non 583
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