Volontà - anno XX - n.10 - ottobre 1967
Russia cd in Belgio provengono dal fatto che la prima non è una n:::zione dì no,·me di uno dei suddetti ordinamenti giuridici particolari. La nozione di Stato nella scienza del diritto vigente europeo si trova, rispetto alla nozione di Stato dei delli ordinamenti giuridici particolari, nello stesso rapporto in cui si trova la nozione di genere rispetto alle nozioni di specie çhc esso comprende. 3 · In te1-zo luogo, le nozioni di diriuo, Stato e proprietà possono essere concepite come nozioni appartenenti alla scienza del diritto in generale. In que– sto caso, esse pn.:scnlano tutti i segni caratteristici del contenuto comune agli ordinamenti ed all'insieme di 01·dinamenti giuridici più diversi. Esse compren– dono questo solo contenuto comune e possono essere chiamate nozioni dclb scienza del diritto generale. Le nozioni di diritto, Stato e proprietà appartenenti alla scienza del diritto in generale, si distinguono dalle corrispondenti nozioni delle discipline dei diritti particolari per il fatto che esse non presentano il se– gno caratteristico delle nozioni di norme di uno degli ordinamenti giuridici particolari e neppure di un insieme di ordinamenti. Così, la nozione di diritto in sè si distingue dalla nozione di diritto atLualmcnte vigente in Europa ed anche da quella vigente in Germania appunto pcrchè non è una nozione di norme di questo insieme di ordinamenti giuridici e neppure di un dato ordinamento giu– ridico particolare. La nozione di diritto in sè si trova, rispetto alle nOzioni di diritto delle discipline dei singoli diritti particolari, nello stesso rappono in cui si trova la nozione di genere rispetto alle nozioni di specie comprese in esso. 4 - E', quindi, evidente che - dovendoci accingere ad un'analisi scientifica di dollrine che crilicano non il diritto, lo Stato e la proprietà di un determi– nato ordinamento giuridico o di un determinato insieme di ordinamenti, ma il diritto, lo Stato e la proprietà in sè - le dette nozioni dovranno essere de– finite come appartenenti alla scienza del diritto in generale. Si dovranno, cioè, considerare come materia d'indagine le norme giuridiche - in particolar modo quelle che riguardano lo Stato e la proprietà - che appartengono agli ordina– menti ed all'insieme di ordinamenti giuridici i più diversi (I). IL DIRllTO Il diritto è la totalità de11e norme giuridiche. Una norma giuridica è una norma basata sul fallo che degli uomini intendono vedere costantemente osser– vata una certa condotta da parte cU tutti i membri di una collettività della quale essi stessi fanno parte. I · La norma giuridica è una norma. Una norma è il concetto di una condotta conveniente. Per condotta conve– niente può intendersi sia una condotta conforme allo scopo finale cli ogni con- (1) Si è ritenuto opportuno riassumere fedelmente questa prima rane clt!I capitolo. giacche molte argomenta1.ioni, strename:i.tc tecnico.giuridiche, erano ripctutt: (N. d. R,) 582
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