Volontà - anno XX - n.5 - maggio 1967

da lasciare in perenne incertezza chi è condannalo ad obbedire. E do\'e mai più che nella nostra beala repubblica le contradizioni fra legge e legge sono all'ordine del giorno~ Libertà di stampa eia un lato, dall'altro censura sui libri e su– gli spellacoli sempre all'erta, con il pretesto della difesa di un indefinito e indefinibile « buon costume». Libera manifestazione del pensiero (art. 21 cleUa Costituzione) e legge sul vilipendio della religione. della repubblica, ciel governo, della magistratura ... e chi più ne ha più ne mella. Libertà religiosa, inconciliabile con la posizione cli privilegio della chiesa callolica, per cui ai clissi– denl i è- concesso cli professare qualsiasi cullo, ma i loro figli sono coslretti a frequentare una scuola ormai divenuta confessionale, e tulli debbono accellare il clirillo matrimoniale cattolico. Così quello che viene concesso eia una legge viene proibito eia un'altra. che afferma esallamenle il contrario della precedente. Le leggi che permellono sono quelle che vorrebbero dare allo Stato un'ap– parenza di vita civile: ma, salvata l'apparenza, ecco pronte le altre, quelle che proibiscono, a respingere la vita sociale nel regno delle tenebre. Così l'episodio di cui fu villima Franco Leggio. per opera di un decreto del pretore cli Ragusa, ir.leso a proibire l'inoltro di un opuscolello spedilo per posta, in nome dell'articolo 1 della legge 20-12-1966 1114 (non possiamo far a meno di rilevare che nel decreto l'accusa è di corrispondenza anonima sebbene l'opuscolo porli il nome dell'autore: inoltre. poche righe pi,', sollo. nello stes– so decreto. si notifica che una copia di esso è inviata al « mitten– te». il quale. per ovvia conseguenza, c!eve avere un nome. un cognome. un indirizzo conosciuti. E nessuno mostra di accorgersi della conlradizione in termini ...), richiama l'allenzione di lulli sul– l'inviolabiiità del segreto epistolare. Fra i clirilli cli libertà. la Costi– tuzione pone anche la libertà di corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione: « è garantità la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Le limitazioni al riguardo possono avf'rsi soltanto per atto moti\'alo c'all'al!lorità giudiziaria e con le raranzie stabilite dalla legge» (ari. tS). Invee~ la legge 1114 nel primo capoverso afferma: « non 265

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