Volontà - anno XIX- n.7 - luglio 1966
Del resto è risaputo che i fanciulli sono fatti segno ad atti di vio– lenza, non per essere « educati » ( !) , ma semplicemente quando i ge– nitori vogliono sfogare la loro ira, provocata da qualche malestro, anche inavvertitamente compiuto, o vogliono vendicarsi dello spa– vcnlo cagionato da qualche imprudenza, o vogliono esprimere il loro istinlo di sopraffazione. A questo proposito non è inopportuno citare il parere di una persna che, come rappresentate dello spiritualismo cattolico francese, parte da una base del tutto diversa dalla mia: « l'exercice de l'autorité est pour beaucoup d'entre eux le plaisir de plier un étre faible à leurs caprices. li s'y méle à /eur insu des élements cli:, sadisme diffus. Le gout de punir est fori trouble: humilier, domp– ler, frapper un étre fragile, le reduire au silence ou à l'immob-ilité, ce'>;eux cruels sont savourés par plus de bonnes iìmes qu'on ne croit ». (Emmanuel Mounier _ Traité du caractére - Paris, 1946). Ma veniamo ora alla pena comminata in caso di morte: si tratta di pena veramente irrisoria, sebbene non si riesca certo a vedere quale differenza vi sia tra l'assassinare un fanciullo con percosse e mal– t I attamenti e l'uccidere un uomo con un coltello od un'arma da fuoco. Gmstizia vorrebbe che la pena fosse per lo meno uguale, Ma gli adulti pensano a difendere solo se stessi: e, in un mondo come il nostro, l'autorità è sempre sacra ed inviolabile. Senza contare che, tranne nel caso in cui un bambino venisse letteralmente sgozzato, vi sono sempre mille scappatoie per far risalire la morte ad altre cause, che non siano i maltrattamenti, o ad un... fatto incidentale. Così non si può spiegare, se non con il culto per l'autoritarismo domestico, perchè mai la pena per lesioni ai fanciulli sia ridotta ad un terzo. Non credo che neppure i ben pensanti avranno il coraggio di sostenere che tali lesioni sono giustificate dall'alto scopo educativo per cui vengono inflitte! In una società civile, invece, la pena sarebbe almeno triplicata, sia perchè la vittima in questo caso non può minimamente difendersi, sia perchè la violenza viene da parte di « educatori », sui quali - appunto perchè tali - incombe il dovere di rispetto della persona umana e di civiltà più che sugli altri. C'è da chiedersi se, quando Dino Origlia nel « Convegno per la difesa dell'infanzia » ( Roma - I952 - Pag. 73) osservava: « di solito si comba11ono le punizioni fisiche, in quanto ritenule un'odiosa me- 11{1mazionedei diritti del fanciullo alla propria integrità. Ciononostan– te la maggior parte dei genitori continua a metter in opera queste punizioni che in taluni casi raggiungono la vera e propria sevizia », era a conoscenza dell'articolo 571 del C. P.. Ma non è inopportuno metter in luce anche l'articolo 572, che vorrebbe correggere - gettando la polvere negli occhi degli ingenui - l'articolo precedente: « Maltrattamenti di fanciulli -. E' il reato di chi, senza scopo di correzione o di disciplina, maltratta persone della 393
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