Volontà - anno XIX- n.6 - giugno 1966
~ nei regolamenti di condotta umana, a carattere etico, nelle forme di rapporti sociali, nel più strello senso della parola, una specie di moda di tutte le abitudini esistenti, qualcosa come 1I codice cava!lcrcsco del Medioevo, o il codice delle corpoi-azioni mtigiane ». La concreta erficacia di queste norme convenzionali può essere più conside– revole della efficacia delle norme giuridiche scritte. La differenza fondamentale, intima, tra i r=:golamenti convenzionali e le norme giuridiche scritte consiste nel fatto che i primi hanno, quale base, un accordo: « gli uomini si sottomettono ad essi partendo esclusivamente da un ac– co,·do, un accordo sia pure a YOllc non manifestato, come sono la maggior parte dei fotti nella vita sociale, non comunque da un certo accordo». la norma giuridica, invece, i: creata dal!.:>.legge e questa da un corpo spe– cializzaLO, distaccato, scelto, il quale ha come scopo principale quello di salva– guardare l'ordine stabilito, d'imporre il suo «dirillo» senza preoccuparsi delle aspiraz.ioni e dei bisogni umani. 11 diritto reale, l'insieme cioè delle regole con– venzionali, è precisamente il diritto anarchico. E questo diritto è riconosciulo, per come si vedrà in prosieguo, dai più noti r::i.pprcsentanti del pensiero liber– tario. Giacchè, senza un certo regolamento dei rapporti sociali non è possibile nè l'esistenza stessa dell'organizzazione sociale nè il suo progresso. E' quincLi evidente che questo diritto non può assicurare a dascuno una illimitata libertà. Dopo questa premessa teorica, abbastanza schematica, è bene conoscere di– rettamente le opinioni di qualcuno dei maggiori rappresentanti del pensiero a– narchico sul ruolo del diritto nella società futura. 1- GODWIN: Come rileva l'Etzbacher, Godwin rifiuta il diritto « totalmente e in blocco», partendo dalla constatazione che il diritto è intransigenza ed imposizione, e con– temporaneamente è qualcosa di caotico, d'insufficientemente determinato, che neglige l'individuo e che ha la pretesa d'una profezia. Godwin, nello stesso tempo, parla delle «comuni» come delle organizzazioni che regolano i reciproci rapporti per il bene di tutti, e sottolinea la necessità, per gl'individui, di accettare queste comuni. Nel prospettare l'eventualità d'una «ingiustizia» da parte di un membro della comunità, Godwin parla di un comi– tato di saggi che deciderà sulla possibilità di correggere il criminale o di allon– tanarlo. Infine, Godwin considera, per casi straordinari, delle riunioni allarga– te o particolari - regionali od anche naziomdi - per discutere, ad esempio, su eventuali conflitti tra comuni, sulla necessità di una difesa comune contro l'attacco nemico. Godwin, come ogni razionalista, considera che la pratica di queste nuove istituzioni andrà molto più lontano della pratica delle istituzioni vigenti. E' così che il diritto giuridico atttmle viene costituito da certi regolamenti in forme nuove: la forma anarchica dcJb struttura comunale. 335
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