Volontà - anno XIX- n.1 - gennaio 1966

giornalisti s'impegna in resoconti vasti C" ricchi di particolari solo quando si tr::llti di processi di argomento eroti– co, ::ti quali la gente si appasc;iona co– me ::i.Ilalettura di romanzi d'apJ>enclice, non cli altri argomenti ben pii, impor– ranti) raccomandano al pubblico cli cl· stcncrsi dal parteggiare e dal giudica– re in nnticipo, ed escono in frasi come q11e:-1c:«se è colpevole o no lo dirà la magislrntura-, quasi che il giudizio del– la magi~lratura fosse in grado di in– fluire sulla realtà o meno di un fatto, come se «dipendesse» dal suo verdetto h colpevolezza. o l'innocenza di un in– dividuo! Viene cioé applicato, nei con– fronti clel!'Orcline giudiziario, l'atteggia– mento teologico, secondo il quale per es. per ::i.eccitare o rifiutare la vergini– là di M:uia, si attende l'esito delle di– scu!òìsionidei santi padri o la decisione riel Concilio. che, forse per superiore illuminazione, riuscirà a stabilire come siano andate le cose. Così la magi,;;tra– tura, ~en7.a superiore illuminazione, si crede p0s:,a •decidere• sull'andamento di evcnt i già accaduti e perciò irrcver– :..ibili. E tutti gli erro,·i giudiziari avvenuti nel corso dei secoli? Eppure il giuramento che viene prc– s1ato presso le Coni d'Assise (L. IO . 1V -1951• n. 287) esige dai giudici l'im– pegno del necessario comportamento e,:affinchè la sentenza riesca quale Ja sociclà l'attende: affermazione di veri– là e di giustizia•. Riconosce cioè, im– plicitamente, che tutta la società è in– terc~sata all'esito di un processo, non solta_nto le parti in causa. Ne consegue, perciò, che ogni persona, qualora Ja verità e la giustizia della sua coscien– za v~nisse offesa dalla sentenza pro– nunzwta, dovrebbe avere il dirillo (che 6 è anche un dovere) cli csprirnert.: in as– soluta libertà la sua disapprovazione, e anche di presentare un motivato ri• corso pubblico, e di ottenere in cerri casi la revisione del processo. Procedi– mento questo molto utile giacchè il di– ritto, nonchè il compor1amento dei suoi rappresentanti e lo svolgersi del giudizio, richiedono di esser vagliati anche, anzi soprattutto, da chi osserva stando fuori, e può cosl muovere criti– che essenziali, anziché sollevare i soliti ca\'illi formali. Invece, stando così le cose, i soli che possono usare del loro spirito critico in questo campo, sono i grandi scrittori, come per es. L. Tol– stoi, il quale, imperante l'autocrazia czarista, sotto la veste della narrativa, poté «vilipendere» abbondantemente e risolutamente l'Ordine giudiziario del suo paese. A conclusione non è inutile ricordare quanto scriveva, nel 1940, Adriano Til– gher, nel suo «Diario politico» (pag. 78}: cè un brntto segno quando in un paese è impossibile muovere critiche a qualche magistrato o a qualche mi– litare senza esser accus,:tti di mancar!.:! cli rispetto alla magistratura o all'eser– cito ccc. Sottratti al controllo pubbli– co questi corpi cli funzionari si erigo– no in caste chiuse, in mondi impondera· bili, che non avendo da render conto a nessuno non hanno alcun senso di re– sponsabilità, cadono nelle mani dei più furbi e dei più intriganti, fanno preva– lere sull'amore del pubblico bene la fe– deltà alla casta, si erigono a fini auto– nomi, si segregano dalla vita del paese per vivere di vita artificiale, finiscono per fossilizzarsi e per agire contro lo scopo pel quale furono creati•. EMILIA RENSI

RkJQdWJsaXNoZXIy