Volontà - anno XIX- n.1 - gennaio 1966

.teto esprimente clisprezzo o minaccia, costituisca una maledizione efficiente, che può riuscire nociva alla persona o all'istituzione stesse. Né si potrebbe di– versamente spiegare l'esistenza di tale presunto reato, e delle pene proposte per punirle, giacchè sul piano logico il dirillo non dovrebbe certo prendere in considerazione un fatto innocuo e che, come tale, non può davvero cadere sot– to la sanzione penale. E quanto l'inconscio dell'uomo stenti a libt.:rarsi dalle paure superstiziose viene anche messo in luce dal fatto che è tuttora valido il costume secondo il qui\lC «le cose che incutono terrore non vanno nominate per non renderle presenti e vi si allude con vocaboli eu– fomistici1>(op. cit.). Non si zittisce sem pre il bambino che chiede spiegazioni sulla morte? Non si esprime il morire con l'eufenismo «passare a miglior vi– ta•? Ma se il considerare reato un gesto che ha solo valere simbolico, quale strncciare una bandiera o spezzare un crocifisso, significa che anche il dirit– to ha un suo «inconscio» ancora im– merso nelle tenebre del pregiudizio, tanto da punire il delitto di «magia con– tagiosa• (cioè operante per mezzo de– gli oggetti), - quanto piì.1grave dimo– strazione di irrazione\'olezza costiluisce il porre fra i reati innocue espressioni verbali, siano di vilipendio, siano di be– stemmia! E' davvero sorprendenle che il secolo così dello «dei lumi• conlinu1 a ritenere crimine degno di punizione una specie di «mal,Jm carrnen», già con– templalo nelle leggi delle XU tavole, crimine al quale, del resto, le menti più illuminate, coll'evolversi della ci– viltà, cercarono di dare diversa inter– pretazione, tanto appariva assurdo già allora! Tuttavia la conseguenza più seria di queste norme giuridiche a contenuto magico è che una critica severa e deci– sa corre sempre il rischio di essere tra– scinata davanti al tribunale sotto l'ac– cusa di vilipendio, e con la minaccia di tale pericolo viene sempre soffocata e soppressa. Ora se si tiene presente il ruolo di prima importanza che alla cri– tica spetta per lo sviluppo della civiltà non si potrà mai deplorare abbastanza la museruola che le viene imposta. Se funeste sono le conseguenze della legge sul vilipendio della religione, non lo sono certo meno quelle sul vilipen– dio dell'Ordine giudiziario; giacchè la pubblica e ferma disapprovazione di u– na sentenza del tribunale o della corte suprema è così resa impossibile. li doti. Berutti (La Stampa 21-11-1965) riporta l'episodio di un giovane pretore che, per aver in una sentenz.., definito illogico un certo ragionamento fatto d,1lla Cassazione, fu sottoposto a pro– cedimento disciplinare per aver man– cato di rispcllo alla corte suprema. Ag– giungiamo anche che venne assolto so– lo per l'attenuante dell'inesperienza gio– vanile, senza che nessuno si ricordasse, neppure per caso, che la Costituzione sancisce la parità di tutti i magistrati «r-he si disti!'lguono fra loro solo per di– versità di funzioni». Si può da ciò de– durre quale sarebbe la sorte di un qua– lunque cittadino che osasse manifesta– re il suo dissenso dal giudizio della magistratura! ln tale situazione, dinan– zi ad una sentenz3 ritenuta ingiusla o errata, si resta costretti a tacere e sop– portare, come dinanzi all'eneluttabili– tà degli eventi naturali. Anzi i giornali ben pensanti, nel dare il resoconto dei processi (da notare che l'abilità dei s

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