Volontà - anno XVII - n.7 - luglio 1964

neppure ciò, giacchè i contadini e p:li artigi:i.ni - che costituiscono la massa della popolazione cli una n"Jzione - rare volte dispongono della possibilità cli recarsi altrove e di scambiare delle opinioni. C'è da osservare ancora che la tesi clell'acquiescen7.a è scarsamente con– ciliabile con la prassi e le opinioni politiche correnti. Quello che viene chiamato diritlo delle genti !iene poco conio della fodcilà di uno straniero che sia venuto a vivere tra di noi, sebbene la sua acquif'sccnza apparentemente sia la più com– pleta; quando gli ahit::mti di un paese si trasferi~cono in un territorio comple– tamente disabitato, essi conlinuano ad essere assoggettati al governo della ma– drepatria, mentre se gli stessi emigr:\no in un territorio politicamente struttu· rato, vengono ad essere ,,sso,igcttati all'autorità del gowrno locale, e se do– vessero prendere le armi contro il proprio pae:;e d'origine sarebbero da questo ultimo puniti secondo la legge vigenle. Pertanto, risult3 evidente che dall'acquiescenza diflìcilmente può desumersi il consenso espresso, fintanto che i singoli interessati non conoscano esattamen– te l'autorità alla quale essi debbono mani[cstare la loro fedeltà (I). Il Locke, il maggiore so~tcni:Orc della dottrin:1. <leicontratto originario, ebbe cosciem.a di quesla difficoltà quando osservò che « un tacito consenso obbliga certamente ogni singolo ad obbedire alle leggi di qualsi..1si governo fìnt<rnto che gode cli qualche bene o di qualche vantaggio sotto la giurisdizione di quel certo governo; ma nulla può mutare l'individuo in membro altivo di una comunità, tranne che la sua personale adesione. ri<,ultante da un impegno espressamente dato• (2). Ecco dunque una di5tinzione ,;ingoiare, la quale, in definitiva, stabi– lisce che basta un consenso tacito (come sopr3 indicato) per rendere un uomo passibile delle norme penali della società; mentre che, per godere dei vantaggi corrispettivi. è richiesto il suo formai..! consenso. Una tcnm obiezione contrn la teoria del contralto sociale si presenta quan– do cerchiamo di stabilire b porl:\ta degli obblighi contrattuali, dando per am– messo che llllti i membri della comunità :lbbiano assunto detti impegni in modo formale e solenne. Si supponga, ad esempio, che divenuto maggiorenne, io sia chiamato a manifestare il mio assenso o il mio dissr..:nso nei riguardi delle leggi e delle istituzioni vigenti: per qu::ilc periodo di tempo sarò io vinco– lato alla mia dichiarazione? La mia dichiarazione mi precluderà ogni e qual– siasi nuovo atteggiamento nei confronti delle leggi positive e delle istituzioni per tulla b durata della mia esistenza? E se non mi vincola per tulla la durata della mia esistcnz3, perchè solo per un anno, per un mese od anche per una ora? Se dunque il mio deliberato giudizio e la mia effettiva accettazione pra– licamente non hanno 2.lcun valore, in qual modo potrà sostenersi che un go- verno legiuimo sia fondato sul mio assenso? . Ma la obiezione del « tempo• non costilltisce la sola difficoltà. Se vo, \'O– lcte il mio consenso ad una data proposizione, è necessario che questa mi venga esposta in forma semplic<:! e comprensibile. Sono così numerose e diverse k (I) Cfr. di O;l\'idc Hume i Saggi, Parte 11, Saggio Xli. (2) Cfr. di Giovanni Locke i Trattai.I sul governo civile. 425

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