Volontà - anno XVII - n.7 - luglio 1964

se. E' falsa la legge la quale si dice che è stata violata dal prigioniero; fal– sa l'accusa dì flagrante delitto, (i te– stimoni a carico, nei Tribunali sala– zariani, sono sempre agenti di polizia); sono fé>lsigli atti istruttori; è falsa la accusa del procuratore generale; è fal– so il verdetto del giudice. Tutto questo avviene nel vecchio «casone» - dove si nasconde la ciurma dei sadici toga– ti, luogo conosciutissimo come Tribu– nale Plenario - è preventivamente a• dattato e preparato dalla penna pre– po1ente della Polizia Politica. Le con– danne e le assoluzioni sono portate in quel luogo per essere legalizzate dal giudice, dopo avere rappresentato - per pochi minuti - una farsa giudi– ziaria. Il Decreto-legge n. 37.442 del 13 giu– gno 1949, raffort;ato da quello del 12 marzo 1956, nonchè l'articolo 170 del Codice Penale del 1958, contengono le seguenti disposizioni: ART. 16 - Le autorità di p11bblica si– curezza, possono applicare le seguenti 111i– s11re: ~) - SORVEGUANZA SPECIALE. (Pa– ragrafo unico). l'applicazione della vigi– lanza speciale è di competenza esclusiva del Consiglio di Pubblica Sicurezza (PO– UZJA). ART. 18 - Possono essere vostì sotto vigilanza speciale: 2) - Coloro che abbiano subito condan– ne per delitti co11tro la sicurezza dello Stato. ART. 19 - l cittadini soggetti a vigi– lanza speciale debbono comunicare il luo– go di residenza, il posto di lavoro, i nor– mati spostamenti e le loro condizioni di vita. Non potranno al1011tanarsi o ecce– dere nei loro normali spostamenti senza vrevia autorizzat.ìone, e si potrà loro 410 vroibire di frequentare certi ambienti o zone. PARAGRAFO I.o - Le a11torilà incari– Cllte della vigilanza potra1111uinollre per– quisire la reside11w dei vigilati e procede– re all'arresto per disobbedienza alle con– dizioni che f11ro110 loro imposte. ART. 22 - (Paragrafo 11nico). E' di com– petenza lie//a Polizia Internazionale e di Difesa dello Stato (P.I.D.E.) l'efaborazio– lle delle proposle per l'applicazione o la proroga delle misure di sicurezza. l1 Di– rettore della Polizia Internazionale e di Difesa de/lo Stato potrà applicare prov– visoriamente le misure di sicureu.a a termine dell'ari. 50 e seguenti del Decre– to-legge n. 35.007 del 13 ottobre 1945. (LA MISURA DI SICUREZZA EQUIVALE AL CARCERE PERPETUO). Può accadere che un giudice si ri– belli di fronte a certi arbitrì (è il caso del dott. Sebastiao Riberio) ed in que– sto caso viene immediatamente espul– so, e viene sospeso dall'esercizio del· l'avvocatura e non gli resta che !Tiorir di fame. Nel Portogallo di Salazar, pos– sono essere giudici o inquirenti soltan– to coloro che sappiano contenere i lo– ro impulsi, e ciò nel più benevolo dei casi. LE CARCERI, I CAMPI DI CONCEN– TRAMENTO E LE SEDI DELLA P.I.D.E. E' difficile descrivere tutto ciò che riguarda le carceri ed i campi di con– centramento del governo salzarista. Il cerchio di ferro che circonda i crimini commessi nelle sedi della P.T.D.E., ncL le carceri e nei campi di concentra• mento, è talmente soffocante che solo pochi familiari degli assassinali hanno il coraggio di riferire quel poco che sanno. Inoltre, i prigionieri che hanno la fortuna di essere liberati si sentorrl•

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