Volontà - anno XVII - n.4 - aprile 1964
ogni congrega dì religiosi format:.,si per ndornre Dio. ha il diritto di stabilire delle cerimonie o di adollare delle misun·, per ridicole o dete~tabili che siano, sempre che non interferiscano con la libertà degli altri. L.:'l ragione è prostrala ai loro piedi. Hanno il dirillo di calpest;.u-la e di vilipcndcda a loro piacimento. Alla stessa mentalità, -,i ispira, certamcnte, la nota massima secondo la quale ogni nazione ha il dirillo cli sceglicrc la forma di governo che piu le conviènc. Un autore molto perspicace, originale e di inestlmabilc valore, fu probabilmL'nte ingannato dalla frascologio1 corrente allorchè affermò: oc quando ne il popolo francese, nè l'Assemblea Nnzionalc non intervenivano per nulla negli affari dd– l'lnghiltcrrn. o ciel Parlamento ingle~t:, la condotta dd Signor Burkc, che scatt.:nò contro quc..,1O popolo un attacco non prO\·ocalO, CO'-lituisce un alleggiaml.'nto imperdonabile• (3). Diven,e obiezioni -;ono ~tatf' a, nn.1atr.: contro la concezione dei dirilli del– l'uomo; però se la della concezione è giu-,ta. le obiezioni !).aranno ben lontane dal pregiudicarla così come di essere partecipi dei sani ccl indiscutibili princìpi con cui sono ~tate casualmente collegati:. In primo luogo si è obbiettalo, d'accordo in ciò con lt.: argomr.:nta1ioni già esposte trallando della relatività della giustizia, che gli uomini hanno diritto all'assistenza e alla coopcralionc dei loro simili in tutto ciò che essi perseguono come fine utile cd onesto. Però quando ammettiamo questa affermazione, con la parola «diritto» intendiamo qualco,;a di enormemente diverso dalla concezionr.: corrente del termine. Non intendiamc,, cioè, che si tratti di una facoltà discre- 1ionale, bcn~ì di qualche cosa che, se non si adempie volontariamente non puo essere oggetto di richiesta. Al contrario invece. ll11to lascia intendere che trat1;1'>i precisamente di una richiesta. Forse si gu::1dagncrebbc mollo in chiarezza se dc.!– signassimo tale concetto con questa pnrola «richiesta•• invece cli impiegare il termine molto ambiguo e malamente usalo di « diril IO». L'l vera origine di quest'ultimo termine è legata all'a1tu.1le forma di gon:rnu politico in cui la maggior parte degh alti che, in modo rigido. ci obbligano mo– ralmente, non cadono nella sfera della sanzione legale. Individui, che non hanno .':>ttbìtol'influenza bcnt.!fica dei princìpi di giustizia, commettono ogni sorta di intemperanze: sono egoisti, meschini, licc.:nziosi e crudeli; nonostante ciò, sosten– gono il loro diritto ad essere tali, giustificando il loro comportamento col fatto che le leggi dei loro paesi non irrogano alcuna condanna in proposito. Filo~ofi e ricercatori palitici hanno assunto ripetutamente lo stesso a11eggiamcn10 for– male, che è tanto poco giustificabile quanto la miserabile condotta delle persone cli cui si è prima parlato. E' vero che, sotto gli attuali regimi, le intemperanze e gli abusi di diversa natura, sfuggono, generalmente, ad ogni sanzione; però in un ordine di convivenza pilt perfetto, anche se tali ecces<,i non cadranno sO11Ola sanzione della legge, è molto probabile che chi incorrerà in essi !,j troverà di fronte ad una repulsione così evidente e generale, che nessuno si arrischierà in alcun modo a sostenere che è assistito dal diritto di tenere quel comportamento. (3) Thomai Paine - Diritti 1ulruomo. 224
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