Volontà - anno XVI - n.4 - aprile 1963

monarchia costitu2ionale è arbitraria, per cui il paese «reale• non diverrà mai il paese « legale ». Stabilito, adunque, che la forma d'un'idea concreta razionale (qual'è quella dello Stato) non può essere determinata da una persona, dovendo essa esse~ impersonale; precisato che, pur se fosse possibile la personalità di quell'idea concreta, la monarchia costituzionale non corrisponcterebbe, comunque, all'idea dello Stato, il Sarno passa alla parte positiva della dimostrazione. Per Hegel - egli dice - Stato e Diritto son la stessa cosa: di qui nasce l'er• rore, giacchè anche se lo Stato fosse idealmente l'organo necessario del Diritto, non si potrebbero confondere l'uno con l'altro. Infatti, il Diritto dovrebbe pren– dere la forma dello Stato: ciò che è storicamente inesatto, in quanto il diritto (espresso, sia pure, come forza fisica o come appropriazione violenta, ma legitti– ma, delle forze della natura) lo si ritrova nell'intera classe sociale e non nello Stato e se il Diritto non si riscontra nello Stato è evidente che quest'ultimo non potrà essere la forma assoluta del primo, « cioè quella e non altra •. Se si pren– dono in considerazione le differenti forme storiche dello Stato (oligarchica, feu– dale, repubblicana democratica, monarchica temperata), si av\lerte che, pur at– traverso le differenze specifiche, esiste un'idea comune, una ragione; ragione che manca nei primi nuclei sociali « ove tutto è per tutto, l'uno e il molteplice, l'in– dividuo e la società, la famiglia e il comune, il diritto privato e il diritto pubbli– co, e per conseguenza manca lo Stato ». Lo Stato, quindi, non soltanto non è l'organo assoluto del diritto, ma non potrà mai raggiungere l'unità del Diritto, in quanto significherà sempre differen– za e, come tale, allorchè venga questa differenza superata, allorchè cioè manchi la ragione della sua esistenza, esso Stato viene a scomparire. La formula, più coerentemente, mirà il seguente svolgimento: a) - dalla « unità astratta cd indeterminata• - uno e più, individuo e so– cielà, famiglia e comune - si passa b) - allo Stato, cioè al ..determinarsi di ciascuno di questi elementi in al– tretlanli istituli giuridici che, svolgendosi, si differenziano, e quindi c) - ali'« Anarchia 1>, quale « unità concreta del particolare e dell'universale, della volontà subieltiva e della volontà obietti,ia • Risulta errata l'affermazione secondo la quale lo Staio costituisce l'« unità delle differenze •, giacchè è assodato che, nello Stato, non sono comprese tutte le differenti sfere sociali, nè tutti gli individui: lo Stato non è e non può esse– re la totalità del diritto, nè l'armonia delle classi. Il Diritto, pertanto, « nel suo ultimo ed assoluto svolgimento» non prenderà la forma dello Stato, ma quella 215

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