Volontà - anno XIV- n.4 - aprile 1961
ai cittadini di lingua tedesca sarà specialmente concesso: a) l'insegnamento primario e se– condario nella loro lii1gun materna; b) l'uso, su di una base di pa– ritì1, della lingua tedesca e della lin– gua italiana nelle pubbliche anuni• nistrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topo– grafica bilingue;. e) il diritto di ristnbilire i no– mi di famiglia tedeschi che siano stati italianizzati uel corso degli ul– timi anni; cl) l'eguaglianza dei diritti per l'nnunissione ai pubblici uffici, allo scopo di attuare una pii1 soddisfa– cente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici. Articolo 2 - Alle popolazioni del– le zone sopradette sarà concesso lo esercizio di un potere legislativo ed esecutivo au101101uo,nell'ambito d'el– le zone stesse. Il quadro nel quale detta autonomia sarà applicata sarll determinato, consultando anche e– lementi locali rappresentanti la po– polazione di lingua tedescn. Articolo 3 • li Governo italiano, allo scopo di stabilire relazioni di buon vicinato tra l'Austria e l'Ita– lia, s'impegna, dopo essersi consul– tato con il Governo austriaco, ed entro un anno dalla firma del pre. sente Trattato: a) a ril'edere, iu uno spirito di equità e di compre.usione, il regime delle opzioni di cittadinanza, quale risulta dagli accordi Hitler-Mussofi. ni del 1939; b) a concludere un accordo pel' il reciproco riconoscimento della va– lidità di alcuni titoli di studio e di– plomi universitari; e) ad approntare una conven– zione per il libero transito dei pas• seggeri e delle merci tra il Tirolo settenl rionale e il Tirolo orientale, sia per ferrovia che, nella misura pii, larga possibile, per strada; d) a concludere accordi specia– li tendenti a facilitare un pili e.:1eso traffico di frontiera e scambi locali di indeterminati quantitativi di pro• doui e di merci tipiche tra l'Au,:1ri.1 e l'Italia. La situuzioue attuale L'interpretazione dell'Accordo è alla base delle attuali divergenze itnlo-auslriachc e perfino In fedeltà clelle traduzioni è messa in causa. Il tes10 originale è inglese e spe– cialmente l'inizio dell'articolo 2 è conlroverso. L'originale porta il ter• mine « populations n (popolazioni), mentre la traduzione tedesca impie. ga (( BcvOlkerung n (popolazione); inoltre, la frase inglese « autono– mous legislative and cxecutive regio• ual power » è tradotta nel testo te• desco e francese mantenendo l'im• portante aggetti, 1 0 «regiounl», men• tre nel testo italiano (« Gazzetta Uf. ficiale della Repubblica I1aliaua » - supplemento ordinario numero 195 del 24 dicembre 1947) si traduce - come si è visto - « potere legi– slativo ed esecutivo autonomo delle zone SICSSC )), Lo spirito dcli' Accordo sembra quindi essere stato falsato da una traduzione volutamente imperfetta, allo scopo di evitare l'impiego del termine « regionnle >) che nvrebbe impedito di considerare l'Alto Adi. gc come la semplice provincia di Bolzano che - unita alla provincia di Trento - formerà una cntit:t geo– graficamente (di una ~eografia so· 237
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