Volontà - anno X - n.6 - 1 febbraio 1957
rnnno d'accordo ad una revisione delle circoscrizioni delle Diocesi allo scopo di renderla possibilmente cor– rispondc,tte a quella delle Provin– cie dello Stato ... La riduzione delle dìocesi che ri– sult.erà... lascerà salve tutt.e le attua– li risorse economiche delle diocesi <! degli altri Enti ecclesiastici esistenti nelle medesime, compresi gli assegni ora corrisposti dallo Stato Italiano ... Dovendosi raggruppare più. parroc– chie, ... lo Srnto manterrà inalt.erato il trattamento economico dovuto 11 dette parrocchie (art. 16-17-18). Lo Stato Italiano rivedrà la sua legislazione in qrtanto interessa la materia ecclesiastica per m.et.terl.a. in armo11ia colle d.ireuive del Trattato e del Concordato, restando conve,m• to clte: - la personalit,à giuridica .mrà ri– conosciuta anche alle chiese pubbli– che aperte al culto che giìà,non la abbiano, comprese qu.cllc già a1>par– te11.c11te agli Enti ecclesiastici sop– pressi - con assegna.::ione, n.ei ri– guardi di queste ultime, dellr, rendi– ta che attualmente il Fondo per il culi.o (dello Stato ltalian.o}'i:lcsiina a ciascuna di esse; - sarà.riconosciuta la person(llilà giuridic(I delle as.,;ociozioni religiose che abbiano la loro sede principale nel Regno e siano ivi ra.pr> resentate dn ciuadini italiani - delle provin– cie religiose italiane - delle associa– zioni aventi la .rnde principale all' e– stero, quando concorrono le stesse condizioni - delle Case dei singoli Ordini - delle Case generali::ie e delle procure delle Associazioni reli– giose anche estere. Gli atti relativi ai trasferimenti di immobili dagli ai- 504 tuali intestatari alle associazioni stes– si! saranno esenti da ogni tributo (art. 28). Nelle amnii-nist,razioni civili del patrimonio ecclesiastico 11roveniente dalle leggi eversive, i Consisli di ammiuistra::ione sara,mo formati ,,er metà. con membri designati dall' au– torità ecclesiastica (art. 28). Il fine di culto o di religione è a tutli gli effetti tributari equiparato ai fini. di beneficenza e di istruzio– ne (art, 23). Sono abolite uate le tas.~eche gra– vavano sui beni della Chiesa (se• concio una completa. elenca::ione), ri~ man endo esclusa per l'avvenire la istilllzione di <Jualsiasi tributo spe– ciale a carico dei beni della Chic– su ( art. 28). L'uso dell'abito religioso da pur– ,,~ di secolari o di religiosi inter,lt'l– ti è. vietato e punito con le stesse sa,t:.ioni in vigore per l'uso abusivo della divisa militare (art, 20). E' escluso ogni iuterve11to dello Stato Italfono nella gestione ordi– naria e straordinaria dei beni ap– partenenti a qualsiasi istituto eccle– siastico od associa::ione relìgiosa ... (però) lo Stato italiano continuerà ,i supplire alle deficien::e dei redditi dei benefici ecclesiastici... ed in consegn.en :.a di ciò la gestione ,,a– trimoniale ,li detti benefici, per qua,ito concerne gli atti e contrar.ti eccedenti la semplice ammini,,;tra• :fon.e. avrà luogo con int.erven.to da parte dello Stato /laliano . .. Agli ef.. /etti del supplemento di congrua,
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