Volontà - anno X - n.6 - 1 febbraio 1957
S. Sede come sedi di propri servizi in Roma ed altri ancora ( Università gregoriana, Istituti Biblico, Orien• tale, Archeologico, Seminario, Rus• so, Collesio Lombardo, 2 Palazzi di S. Apollinare, Casa per gli Escrci:i del Clero), benchè facenti parle del territorio dello Stato Italiano, n.on saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pl)b– blica utilità e saranno esenti da tri– buti sia ordinario che straordinari wnto verso lo Stato clic verso ,,ual• siasi altro Ente (art. 15 e 16). Le retribu::.ioni di qualsiasi natu• ra dovute dalla S. Sede e dagli altri Enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli Enti gestiti direttamente dal– la S. Sede an.clie fuori di Roma, a dignitari impiegati e salariati anclte non stabili, saranno n.cl territorio i– taliano csetlli da <JUalsiasitributo tanto verso lo Stato e/re ver.10qual– simi altro Ente (art. 17). Le merci provenienti. dall'estero e dirette alla Città. del Vaticano o fuo– ri <lellamedesima, ad. istitu.zioni od uffici delln S. Sede (avranno) piene esen::.ione dai diritti doganali e da– ziari (art. 20). Dalla Com•eazione Fio&u2.iaria Ulwlia si obbliga a uersare alla S. Seclc la somma di Lit. 750 milioni ed a consegnare conl~mporaneamen– te alla medesima WnlO Consolidato l1C1lia110 al Portatore ul .; per cento (con cuporte scadentr a! 30 giugno) del 1,:alorcnominale di Lit. 1.000 mi– lioni (art. 1). Dal Concordato I chierici ordinati in sacri..Jcd i religiosi che hcinno emessi i voti so– no e.1entidal servi::.io militare, saluo il caso di mobilitazione generale - eJ. in. tal caso i sacerdoti passano nelle forze armate dello Stato ma è loro conservato l'abito ecclesia:uico, a/fincliè esercitino tra le truppe il sacro mini.5tero, sotto la giurisdi=io• ne ecclesiastica dell'Ordinariato mi• lit<,re (art. 3). Nessun ecclesiastico pu.ò c.,sere as• sunto o rimanere in 11n impiego cd ufficio dello Stato Italiano o cli Enti pubblici dipende,ui dtil medesimo sen:a il nulla osta dell'Ordinario Diocesano. La rcuoca del nulla osto priva, l'ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l'impiego o l'ufficio assunto. In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno C.S• sere assunti nè conservati in un in• segnamento, in un ufficio od in un impiego nei quali siano a contatto immediato col 1mbblico (art. 5). Nel caso di condanna. di un eccle– stastico o di un. religfoso, la penn è scontata possibilmente i11, locali <li– versi da quelli destinati ai laici (or• ticolo 8). Di regola gli edifici aperti al cal• u, sono esenti da requ~i::ione od oc• cupazioni ... Saluo casi di urgente necessità la for::a J>u.bblicanon. può entrare, per l'esercizio delle su.e /un::ioni, rwsli edifici aperti al cul• to, senza averne dato previo avui.,o all'autorità ccclesia.stica (art. 9). Le Alte parti Contraenti procede- 303
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