Volontà - anno X - n.3-4 - 1 dicembre 1956
za della legge coll'aggravanle della premeditazione! Per renderci conto con Wetaccata comprensione storica de11a eccezio– nalità e assurdità di questo proceseo, bisogna cercare di immaginare co– me questa vicenda a1>parirà 1 dj qui a cinquanta o a cento anni, agli occhi di uno studioso di storia giudiziaria al quale possa per avventura venjrc in mente di ricercare nella polvere degli archivi gJi incartamenti. di que– ato proceaao. per riportare in luce storicamente, liberandolo dalle for– mule giuridiche, il significato umano e sociale di questa vicenda. Quali apparirebbero agli occhi dello storico gli atti più significativi di <1uesto processo? La sna attenzione si fenncrcbbe prima di tutto su quella ordinanza del giudice istruttore. colla quale, per negare agli an-estati la libertà provvisoria, si è testualmente affer– mato la « spiccata capacità a delin– quere del deuo imputato 11: il « det• to imjHllato ,,, per chi non lo sapcs- 1e1 sarebbe Danilo Dolei. Suppongo che il magistrato che ecrisse questa frase non abbia imma– ginato, al momento in cuj la ecrisse. il senso di sgomento che in centinaia di migliaia di italiani questa frase ha suscitato, quando l'hanno letta riferit.a sui giornali: 6enso dj ego– mento per lui, non per Danilo Dolei. Ma insomma, questa frase è stata ecritta; e tra cinquant'anni lo storico la potrà leggere e potrà dire a se ,nesso: - Ecco, bo avuto Ja mano felice: ho tro,•ato un easo intereHan– te, il processo di un gran delinqueo. te, un caso tipico di « spiccata capa– citìt n delinquere ». Ma che cosa ha fatto mai Danilo 164 Dolci per dimostrare queata sua "spiccata capacità»? La capacità a delinquere, per me avvocato civilista, ha due aspetti: uno giuridico e uno s0:eiale. Sotto l'as1)etto giuridico mi pare che casa sia la tendenza e la attitudine a vio– lare il diritto altrui; sotto l'aspetto sociale mi pare che sia la incapacità di intendere che la vita in società ò fatta di solidarietà e di altruismo: che senza solidarietà e sen.1.aaltrui– smo non Yi è civiltà. li delinquente è essenzialmente un in(elice esiliato nel suo sfrenato egoismo. un solita– rio incapace di vivere in società. Dunque lo storico che si rnelterà a sfogliare questo processo, quando saranno da lungo tempo caduti e di– menticati quegli articoli della legge di Pubblica Sicurezza e del Codice J>enale di cui etiamo qui a discutere da una settimana (quegli articoli che già somigliano a quei gusci vuo– ti che rimangono attaccati ai tron– chi degli ulivi quando già ne è vola– to ,•ia l'insetto vivo), scorrerà atten– tamente gli incartamenti per ricer– carvi le prove d_i questa « spiccata capncit..ì. a delinquere i> che l'ordi– nanza istn1ttoria con tanta durezza preannuncia. E senza perdersi in sot– tili acrobazie di dialettica giuriW– ca, si domanderà umanamente: che cosa avevano (atto di male questi imputati? in che modo avevano of– feso il diritto altrui? in che &e.oso a,·evano offeso la solidarietà sociale c mancato .al dovere civico di altrui– smo? Lo storico arriverà a trovare docu– mentati nel seguito del processo due « mis(atti ».
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